Decadenza del PEEP e giudicato: irrilevante la traslazione dei servizi (TAR Sardegna n. 292 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del PEEP e la conseguente estinzione del diritto di superficie costituiscono l’effetto automatico della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi connessi alla residenza, e una volta accertate con pronuncia passata in giudicato non possono essere rimesse in discussione davanti al giudice amministrativo, né con domanda caducatoria né con domanda di accertamento. Le deliberazioni consiliari che dispongono la traslazione della localizzazione dei servizi connessi non costituiscono variante del piano idonea a far decorrere un nuovo termine diciottennale di validità, né uno strumento di pianificazione attuativa con validità decennale: la questione relativa al termine di efficacia del piano è coperta da cosa giudicata. I provvedimenti che prendono atto della decadenza e dichiarano l’inammissibilità della dichiarazione autocertificativa SUAPE sono espressione di attività vincolata, per la quale la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria e la sua omissione non determina l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La cooperativa ricorrente aveva aderito al programma di edilizia economica e popolare approvato dal Comune resistente nel 1993, relativo alla realizzazione di alloggi e servizi connessi, e aveva stipulato la convenzione urbanistica accessoria al piano, integrata da un atto successivo. Le opere di urbanizzazione e i servizi connessi alla residenza non venivano completati.
Dopo l’annullamento giurisdizionale delle deliberazioni di traslazione dell’area destinata ai servizi, il Comune ripristinava la localizzazione originaria. La cooperativa presentava quindi una dichiarazione autocertificativa SUAPE per la realizzazione dei servizi, che il Comune dichiarava inammissibile per l’intervenuta estinzione del diritto di superficie, adottando contestualmente un provvedimento interdittivo dei lavori. La ricorrente impugnava la deliberazione consiliare di presa d’atto della decadenza e i provvedimenti SUAPE, chiedendo altresì l’accertamento della validità del diritto di superficie e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita il thema decidendum richiamando i precedenti intercorrenti tra le parti, ormai coperti da giudicato. La decadenza del piano e l’estinzione del diritto di superficie erano state accertate in primo grado, confermate in appello e definite anche in sede di revocazione, con pronuncia di inammissibilità.
Il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva l’esaurimento del diritto potestativo di risolvere la convenzione per inadempimento, è respinto. La censura muove da contestazioni di natura civilistica sulla convenzione, ma trascura la dimensione pubblicistica del rapporto, funzionale alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso al piano. La decadenza dalla concessione e l’estinzione del diritto di superficie sono effetto automatico della violazione delle prescrizioni essenziali.
Il secondo motivo, volto a qualificare la deliberazione consiliare di ripristino della localizzazione come variante idonea a spostare in avanti il termine di validità del piano, è dichiarato infondato e in parte inammissibile. Il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia e le decisioni di appello, secondo cui, alla data di entrata in vigore della proroga legislativa invocata, l’efficacia del piano era già venuta meno per decorso del termine massimo. La revocazione aveva qualificato l’eventuale errore come errore di diritto, non revocatorio: la pretesa di un nuovo accertamento si risolve nel tentativo di trasferire davanti al Tribunale un non consentito terzo grado di giudizio.
Quanto alle garanzie partecipative, i provvedimenti impugnati esprimono attività vincolata. La comunicazione di avvio non era necessaria e, in ogni caso, una più intensa partecipazione non avrebbe potuto orientare diversamente l’azione comunale, stante la decadenza a monte. La deliberazione consiliare ha portata meramente ricognitiva.
Infine, la censura sul superamento del termine di trenta giorni per il potere interdittivo è respinta sulla base della lettura coordinata dell’art. 35, comma 1, lett. a), legge regionale n. 24/2016 e dell’art. 34, comma 1, lett. a): il termine applicabile al procedimento autocertificativo è di sessanta giorni. Il rigetto delle doglianze caducatorie travolge le domande di accertamento, risarcitoria e di indebito arricchimento, per l’assenza di danno ingiusto e di carenza di causa nella riespansione della proprietà comunale.
Nota della Redazione
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