Revoca benefici antiracket e giurisdizione ordinaria sul diritto all’erogazione (C.G.A.R.S. n. 292 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia delle elargizioni pubbliche alle vittime di estorsione e usura la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo all’erogazione, mentre l’attività amministrativa è vincolata all’accertamento dei presupposti di legge e dell’entità del danno: le relative controversie spettano pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudicato esterno sulla giurisdizione si forma solo quando la statuizione implicita si colleghi a una decisione di merito tra le stesse parti e sullo stesso petitum; a una nuova effusione del potere amministrativo, fondata su un fatto sopravvenuto, non corrisponde necessariamente identità di rapporto. Il patrocinio a spese dello Stato richiede che la causa non sia manifestamente infondata, requisito negativo che non si converte in quello positivo della fondatezza: illegittima è la revoca fondata sul solo esito sfavorevole del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, in esecuzione di un’ordinanza cautelare del Consiglio di giustizia amministrativa, l’erogazione di una provvisionale a valere sulle istanze presentate per i benefici economici previsti dalla normativa antiracket e antiusura. Il Commissario straordinario del Governo ha poi revocato quel decreto e i suoi effetti, sul presupposto di una sopravvenuta condanna penale di primo grado.
Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la revoca per difetto di giurisdizione, a favore del giudice ordinario, escludendo sia il giudicato interno sulla statuizione cautelare sia il giudicato esterno sulla precedente sentenza di parziale accoglimento, e ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’interessato ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la tesi del giudicato esterno sulla giurisdizione. Richiamando il principio consolidato — ribadito da Cons. Stato, III, n. 3754/2023, che a sua volta richiama Cass., Sez. un., n. 15208/2015 e n. 12641/2019 — osserva che anche le sentenze di giudici diversi dalle Sezioni unite possono acquisire autorità di giudicato esterno in tema di giurisdizione, ma solo quando la decisione implicita sulla giurisdizione si colleghi alla statuizione di merito, tra le stesse parti e sullo stesso petitum.
Nella specie il collegamento manca. Le determinazioni impugnate dipendono da un fatto sopravvenuto, che ha costituito il presupposto di un nuovo esercizio del potere amministrativo e ha diversamente conformato la relazione procedimentale. Il Collegio aderisce al canone per cui a una nuova effusione del potere non corrisponde necessariamente un’identità di rapporto idonea a configurare il giudicato esterno (Cons. Stato, IV, n. 3301/2019).
Quanto alla giurisdizione, la Corte richiama le pronunce delle Sezioni unite secondo cui, nella materia delle elargizioni pubbliche in favore delle vittime di estorsione e usura, la posizione dei beneficiari è di diritto soggettivo e l’attività amministrativa è priva di discrezionalità, limitandosi all’accertamento dei presupposti e dell’entità dei danni (Cass., Sez. un., n. 8508/2021; n. 18983/2017; n. 21306/2015). Il canone vale anche per la revoca causata da un fatto sopravvenuto ostativo per legge. Il terzo motivo, che rimanda ai primi due, è respinto per le stesse ragioni.
L’infondatezza del gravame non impedisce l’accoglimento del quarto motivo. Ai sensi degli artt. 74 e 126 del d.P.R. n. 115/2002, il beneficio richiede il requisito reddituale e che la causa non sia manifestamente infondata: requisito negativo, che non si converte in quello di fondatezza, pena la vulnerazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. (Cons. Stato, III, n. 1036/2020; n. 5475/2019). Poiché il TAR non ha contestato il requisito reddituale e ha revocato il beneficio solo in ragione dell’esito del giudizio, la revoca va riformata, con ammissione dal primo grado.
Nota della Redazione
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