Decadenza dal posteggio e assenze del titolare (Cons. Stato n. 7241 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di commercio su aree pubbliche, la decadenza dall’autorizzazione per mancato esercizio dell’attività per periodi complessivamente superiori a quattro mesi, prevista dall’art. 55, comma 1, lett. d), della legge regionale Lazio n. 22 del 2019, costituisce atto dovuto in presenza dei presupposti di legge e in assenza di una valida e persistente giustificazione. La tolleranza manifestata dall’amministrazione in un precedente procedimento, motivata dalla temporaneità delle assenze, non vale a consolidare una posizione di vantaggio né a paralizzare il successivo esercizio del potere. Il protrarsi e l’aggravarsi del mancato esercizio, riconosciuti dallo stesso titolare, integrano il giustificato motivo solo finché la causa ostativa conservi carattere transitorio. La revoca fondata su tali presupposti non è viziata da contraddittorietà, avendo l’amministrazione valorizzato i dati già emersi e la sopravvenuta scadenza del titolo.
Il Fatto
La parte appellante era titolare di due posteggi per il commercio su area pubblica, assegnati con provvedimenti del 2005 e successivamente accorpati in un unico titolo, a seguito della rinuncia a uno dei due. Nel 2023 il Comune avviava il procedimento di decadenza sulla base di una nota della Polizia locale che segnalava il mancato esercizio dell’attività da oltre un anno. L’interessata replicava allegando un certificato medico attestante una patologia ansioso-depressiva e dichiarando la disponibilità a riprendere il lavoro.
L’amministrazione disponeva comunque la revoca delle concessioni per violazione del termine di assenza superiore a quattro mesi. Il TAR Lazio, Sezione Seconda, rigettava il ricorso. Proponeva appello la parte, deducendo travisamento dei presupposti, difetto di motivazione e contraddittorietà dell’operato amministrativo, anche in relazione al periodo di chiusura delle attività imposto dalle misure anti Covid.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto le eccezioni preliminari del Comune. L’appello, pur riproponendo doglianze di primo grado, espone con dettaglio sufficiente le ragioni di critica ai sensi dell’art. 101 c.p.a. Quanto all’interesse, la sopravvenuta scadenza del titolo non lo elide: la parte conserva un interesse giuridicamente rilevante a contestare l’accertamento di inerzia, che potrebbe condizionare la sua partecipazione alla futura procedura di evidenza pubblica.
Nel merito, la Corte rileva che l’appellante non ha mai negato in fatto l’assenteismo, ma lo ha attribuito a una patologia che le impediva di raggiungere il posteggio. Il fatto presupposto è dunque vero perché ammesso. La stessa giustificazione era stata spesa nel procedimento del 2017, conclusosi con la conferma della concessione fino alla scadenza: una decisione che, secondo il Collegio, non validava l’assenteismo, ma si limitava a tollerarne le mancanze, confidando nel loro carattere temporaneo e superabile.
I successivi accertamenti hanno dimostrato non solo la prosecuzione del mancato esercizio, ma un aggravamento dell’assenteismo, rappresentato dalla stessa interessata nelle controdeduzioni del settembre 2023. Da qui l’insussistenza della dedotta contraddittorietà: l’amministrazione ha valorizzato i dati del precedente procedimento, ha preso atto del perdurare e dell’aggravarsi delle assenze e della scadenza del titolo, ritenendo ragionevolmente cessate le ragioni di mantenimento del rapporto.
Quanto al periodo di riferimento, la Corte osserva che l’arco temporale contestato è particolarmente esteso e non circoscritto alla vigenza delle misure anti Covid: anche sotto questo profilo le censure sono infondate. L’ipotesi che la Polizia locale abbia eseguito gli accessi presso il posteggio non più in esercizio è qualificata come mera illazione, priva di riscontri: la nota del 19 settembre 2021 menziona “i posteggi” al plurale, espressione riconducibile a un errore materiale.
Infine, sul difetto di motivazione, il Collegio ritiene integrata la fattispecie dell’art. 55, comma 1, lett. d), della legge regionale Lazio n. 22 del 2019. Protratte per un lasso temporale così esteso, le condizioni di salute non valgono più come causa di giustificazione: la decadenza costituisce atto dovuto. L’appello è respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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