Accesso agli atti sulla richiesta di recupero per esenzione sanitaria indebita (TAR Sicilia n. 299 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi presuppone un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ma non esige la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. La legittimazione all’accesso spetta a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti. La strumentalità della domanda ostensiva va intesa in senso ampio, quale utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che rilevi lo scopo ultimo dell’accesso. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzo in giudizio, il giudice amministrativo non può compiere alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda né sulla rilevanza dei documenti: la valutazione spetta al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va pertanto valutato in astratto, con consistenza autonoma.

Il Fatto

La ricorrente aveva ricevuto dall’Azienda Sanitaria Provinciale due richieste di pagamento, relative all’annualità 2013, per prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito in assenza dei requisiti. Ritenendo le richieste generiche, con due istanze del 26 aprile 2024 ha chiesto l’accesso, ai sensi della legge n. 241/1990, alle autocertificazioni poste a fondamento delle pretese, agli atti da cui risultassero prestazioni e date di erogazione, ai conteggi della quota di partecipazione alla spesa e ad ogni altro documento connesso.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, la ricorrente ha agito per l’accertamento del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. L’Azienda, ritualmente intimata, non si è costituita. All’udienza camerale del 16 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che richiede per l’esercizio del diritto di accesso un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Su questa base il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la nozione di situazione giuridicamente rilevante è diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa, e non presuppone una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo.

Ne deriva che la legittimazione va riconosciuta a chiunque dimostri che gli atti oggetto della richiesta abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti, diretti o indiretti, nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. Il Tribunale valorizza l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse a un bene della vita distinto rispetto alla situazione che legittima l’impugnativa dell’atto.

Il Collegio aderisce così a una nozione ampia di strumentalità della domanda ostensiva, finalizzata alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e connesso alla disponibilità del documento. L’accesso non deve essere necessariamente e unicamente preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio: la strumentalità si intende in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. VI, n. 2269 del 2017 e Cons. Stato, sez. III, n. 1978 del 2016.

Il Tribunale aggiunge un ulteriore passaggio: quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, non è possibile operare alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda, né sulla rilevanza degli specifici documenti, perché tale valutazione spetta esclusivamente al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va quindi valutato in astratto, avendo consistenza autonoma e restando indifferente allo scopo ultimo della pretesa.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene che la ricorrente abbia dimostrato un interesse qualificato, diretto e personale, volendo agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità dell’Amministrazione, e il rapporto di necessaria strumentalità tra documenti richiesti e posizione tutelata. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’Azienda di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione della proposizione seriale di cause analoghe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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