Giudizio di rinvio e codatorialità: necessaria la verifica sulla singola società (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21098 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, investito della causa a seguito di annullamento ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., non può sindacare la correttezza in iure del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e incorre nella violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. ove decida i rapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato. L’ambito dei poteri del giudice di rinvio muta a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per vizi di motivazione o per entrambe le ragioni. Laddove il principio di diritto imponga una valutazione in primo luogo della codatorialità o del collegamento funzionale e solo successivamente della posizione della singola società, è omesso l’esame che si arresti alla sola verifica dell’unicità del centro di imputazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore da una società, con contestuale domanda di accertamento di un unico rapporto di lavoro con la stessa e con altra società del gruppo. La domanda comprendeva, previo accertamento di un unico centro di imputazione, la declaratoria di illegittimità del recesso.

La controversia giunge in cassazione per la terza volta. Dopo una pronuncia di annullamento con rinvio, la Corte d’Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha respinto le domande, ritenendo non provata l’esistenza di un unico centro di imputazione di interessi e assorbendo le ulteriori censure sulla legittimità del recesso. Il lavoratore impugna la sentenza con cinque motivi; le società resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controricorrenti in relazione all’art. 1, comma 62, legge n. 92/2012, che impone il ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Le controricorrenti hanno incentrato la deduzione sulla sola data di pubblicazione, nulla adducendo su quella di comunicazione o di notificazione, in dispregio del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 366 cod. proc. civ.

Sul primo motivo, la Corte ricostruisce i limiti del giudizio di rinvio. Il giudice del rinvio non può sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza di legittimità. In caso di annullamento per violazione di legge, egli deve soltanto uniformarsi al principio di diritto, senza modificare l’accertamento dei fatti; in caso di vizio di motivazione, può valutare liberamente i fatti già accertati e indagarne altri; nell’ipotesi mista, la sua potestas iudicandi può comportare la valutazione ex novo dei fatti acquisiti.

Nella specie, il principio dettato in sede di rinvio imponeva di valutare il giustificato motivo oggettivo in primo luogo con riguardo alla codatorialità o al collegamento funzionale e, solo successivamente, rispetto alla posizione della singola società. Un giudizio di rinvio limitato all’unicità del centro di imputazione sarebbe stato perciò monco. La Corte territoriale ha invece omesso del tutto la verifica sulla legittimità del recesso rispetto alla singola società.

I restanti motivi, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, riferiti alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non è consentita, perché attribuisce al giudice di legittimità il compito di isolare le censure proponibili. Le doglianze, veicolate promiscuamente, mirano a una rivalutazione in fatto delle conclusioni della Corte d’appello, sottratta al sindacato di legittimità, poiché il controllo sul vizio di motivazione resta circoscritto al contenuto minimo costituzionale.

La Corte accoglie dunque il primo motivo, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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