Cancelli di recinzione in zona agricola rientrano nell’edilizia libera (TAR Sicilia n. 1919 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’apposizione di un cancello funzionale alla delimitazione della proprietà privata costituisce intervento di edilizia libera, riconducibile agli interventi di finitura di spazi esterni di cui all’art. 6, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, e, per le zone agricole, alle recinzioni di fondi rustici di cui all’art. 3 della L.R. Sicilia n. 16/2016. Per tali opere nessun titolo abilitativo è richiesto al Comune, con la conseguenza che l’Amministrazione non può applicare la disciplina sanzionatoria edilizia né adottare ordinanza di demolizione. La tutela dei privati confinanti resta affidata alla competente autorità giudiziaria ordinaria. La presentazione di una SCIA in sanatoria non necessaria non legittima l’applicazione di un regime sanzionatorio più severo di quello previsto per l’intervento effettivamente realizzato.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di lotti e abitazioni in zona omogenea “E”, sottozona E/1 agricola, nel Comune di Augusta, hanno impugnato l’ordinanza di demolizione e il presupposto rigetto della SCIA in sanatoria relativa a tre cancelli di ingresso delimitanti aree di proprietà esclusiva, installati nel marzo 2019 su una strada poderale privata.

Un primo ordine di demolizione era stato emesso sul presupposto che le vie interessate fossero strade interpoderali di uso pubblico. Nel corso di un giudizio civile innanzi al Tribunale di Siracusa, promosso da alcuni controinteressati, era stata accertata la natura privata della strada e riconosciuta in loro favore una servitù di passaggio. I ricorrenti avevano quindi presentato la SCIA in sanatoria, rigettata dal Comune, che aveva poi ingiunto la demolizione. Da qui il ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di tardività della documentazione depositata dal Comune il 21 febbraio 2025. I termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. sono ritenuti perentori, a tutela del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, con conseguente inutilizzabilità processuale degli atti tardivi, salvo eccezionale dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre nei termini. La documentazione, depositata oltre il termine dei quaranta giorni liberi prima dell’udienza, non è quindi utilizzabile.

Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’apposizione di un cancello funzionale alla delimitazione della proprietà rientra tra gli interventi di finitura di spazi esterni di cui all’art. 6, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, e dunque nell’edilizia libera, in coerenza con l’art. 3 della L.R. 16/2016 e con il glossario dell’attività edilizia libera approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018. Per tali interventi la tutela dei privati confinanti è rimessa al giudice ordinario, dovendosi escludere il potere del Comune di valutare i presupposti di legittimazione dell’attività, proprio perché nessun titolo è richiesto all’Ente.

Ne deriva che nella fattispecie non era necessario conseguire alcun titolo edilizio, né SCIA né permesso di costruire, e che il Comune non poteva applicare la disciplina sanzionatoria prevista per le opere eseguite in assenza di concessione. Sia il rigetto della SCIA in sanatoria sia l’ingiunzione a demolire risultano pertanto illegittimi. La presentazione della SCIA, pur non necessaria, non può legittimare un regime sanzionatorio più severo.

Quanto alla tesi del Comune di un vincolo pertinenziale dei cancelli rispetto a un contesto edificatorio abusivo per presunta lottizzazione abusiva, il Collegio rileva che non risulta adottata alcuna determinazione amministrativa che accerti formalmente tale situazione. L’art. 30 del d.P.R. 380/2001 richiede un procedimento specifico e formalizzato: il Comune si è limitato a richiamare genericamente una relazione di CTU depositata in un giudizio civile, senza adottare alcun provvedimento di accertamento. Il ricorso va quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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