Decoro del poliziotto fuori servizio e comportamento aggressivo nella vita privata (Cons. Stato n. 9208 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il personale della Polizia di Stato è tenuto, anche fuori dal servizio, a mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni e idonea a non recare pregiudizio al decoro dell’Amministrazione. L’apprezzamento dell’Amministrazione sulla gravità dell’infrazione e sulla sanzione da irrogare incontra il limite del sindacato giurisdizionale, che verifica il travisamento dei fatti e la coerenza logica del convincimento. Integra la mancanza prevista dall’art. 4, punto 18, d.P.R. n. 737/1981 il comportamento aggressivo tenuto in un diverbio privato, quando la qualifica di appartenente alle forze di polizia sia nota alla controparte. In presenza di reiterazione, è legittima la sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 6 n. 1 del d.P.R. n. 737/1981.

Il Fatto

Un agente scelto della Polizia di Stato impugna davanti al TAR Lombardia, sede di Brescia, il decreto con cui il Capo della Polizia gli aveva inflitto la sospensione dal servizio per tre mesi, ai sensi dell’art. 6 n. 1, in relazione all’art. 4 n. 18, del d.P.R. n. 737/1981. La sanzione nasce da un diverbio con il titolare di un centro di massoterapia, originato dal rifiuto di applicare una promozione acquistata su una piattaforma online. Nel corso del contrasto il ricorrente, la cui qualifica di poliziotto era emersa dalla compilazione del modulo di iscrizione, avrebbe pronunciato frasi sui controlli dei titoli di soggiorno; il titolare chiama il 112.

Il TAR rigetta il ricorso, valorizzando la sudditanza psicologica indotta nell’interlocutore e i numerosi precedenti disciplinari. L’agente appella, sostenendo che si sarebbe trattato di un mero diverbio tra privati, senza abuso della qualifica e senza alcuna condotta intimidatoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricorda che il giudizio disciplinare sul personale di polizia comporta un significativo margine di apprezzamento dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per travisamento dei fatti o per incoerenza del processo logico seguito. Richiama quindi il d.P.R. n. 782/1985, che impone al personale della Polizia un contegno improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia, anche fuori dal servizio, e la giurisprudenza in motivazione (Cons. Stato, sez. VI, n. 3125 del 2009; sez. IV, n. 2771 del 2005; sez. III, n. 5675 del 2015).

L’appellante insiste sul proprio “diritto a litigare” come qualsiasi cittadino. La Corte sposta però il fuoco su un aspetto che l’atto di appello trascura: il comportamento aggressivo tenuto dall’appellante. Non è contestato che il titolare del centro conoscesse la qualifica di poliziotto, né che l’alterco sia stato così animato da condurre alla chiamata al 112.

Da tali circostanze, non revocate in dubbio, emerge che l’appellante non ha tenuto il contegno richiesto a un poliziotto nemmeno fuori dall’orario di servizio, lasciandosi andare a una condotta aggressiva idonea a recare pregiudizio al decoro dell’Amministrazione. Il Consiglio richiama la delibera del Consiglio provinciale di disciplina, secondo cui il comportamento contrasta con i doveri assunti con il giuramento. Chi è chiamato a far applicare la legge deve mantenere, in ogni occasione della vita pubblica o privata, un contegno corretto, così da riscuotere quella fiducia che legittima l’operato del poliziotto.

Il provvedimento risulta quindi correttamente motivato in ragione della condotta contraria al decoro e dei numerosi precedenti disciplinari dell’appellante. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese; la Corte dispone l’oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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