Soccorso istruttorio INPS su domanda CIG respinta per errori del sistema informatico (TAR Marche n. 580 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della domanda di integrazione salariale fondato su errori del sistema informatico dell’Istituto è illegittimo quando il richiedente abbia documentato la propria fattiva attivazione e l’Amministrazione abbia essa stessa ammesso l’esistenza dei disservizi. In tale ipotesi si radica in capo all’INPS uno specifico onere di soccorso istruttorio, da declinare secondo i canoni di economicità, proporzionalità e leale collaborazione, con l’indicazione chiara ed immediatamente percepibile delle lacune da colmare e degli adempimenti formali ancora da porre in essere. L’istruttoria procedimentale contempera l’esigenza di completezza con quella di efficienza dell’azione amministrativa, e alla dimensione inquisitoria si affiancano, in ossequio al principio di autoresponsabilità, oneri di allegazione esigibili in capo al privato. Il provvedimento va annullato ai soli fini dell’esame nel merito della domanda, restando esclusa ogni determinazione sull’esito sostanziale dell’istanza.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 29 febbraio 2016 domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria, ai sensi dell’art. 5, comma 20, legge n. 427/1975, per la sospensione dell’attività di sei lavoratori, pari a 74 ore, disposta dal 15 al 20 febbraio 2016 in un cantiere esterno a causa di avverse condizioni meteorologiche. L’invio telematico della domanda con l’allegato CSV non andava a buon fine per segnalazioni di errore del sistema; lo studio incaricato rappresentava ripetutamente il problema all’Istituto e, dopo un incontro con un funzionario in data 22 marzo 2016, la domanda veniva trasmessa il giorno successivo.
Con comunicazione del 1° aprile 2016 l’INPS di Macerata respingeva l’istanza, richiamando il messaggio del 3 marzo 2016 che prorogava il termine di presentazione delle domande solo fino al 21 marzo 2016. Esperito senza riscontro il ricorso al comitato amministratore, la società impugnava il diniego e il silenzio-rifiuto davanti al TAR Marche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività sollevata dall’Istituto. Nel termine per ricorrere va computato il silenzio rigetto sul ricorso amministrativo: il decorso dei novanta giorni previsti dall’art. 6, d.P.R. n. 1199/1971 non genera un atto negativo presunto ex lege, ma segna il limite oltre il quale l’interessato non è tenuto ad attendere l’esito del ricorso da lui promosso. Il principio, richiamato anche per le domande in materia di CIG, trova applicazione nel caso concreto.
Nel merito, il TAR valorizza il contenuto del messaggio INPS del 3 marzo 2016, che riconosceva espressamente l’esistenza di problemi nell’invio dell’allegato CSV e consentiva la ripresentazione delle domande non accettate dal sistema entro il 21 marzo 2016, senza incorrere nella decadenza di cui all’art. 15 d.lgs. n. 148/2015. Da qui il primo punto fermo: il termine prorogato riguardava proprio le istanze rifiutate per anomalie informatiche.
Il Collegio accerta poi che la ricorrente ha documentato numerosi tentativi di invio, non contestati dall’Istituto. Il primo contatto con il funzionario risale al 29 febbraio 2016, il nuovo tentativo al 10 marzo 2016, la trasmissione completa avvenne dalla postazione del funzionario tra il 21 e il 22 marzo. Appare perciò indubbio che, di fronte a disservizi ammessi dalla stessa INPS, la società si sia adoperata per completare l’invio del file.
A fronte della fattiva partecipazione dell’operatore e della sua disponibilità a regolarizzare l’istanza, si radica in capo all’INPS uno specifico onere di soccorso istruttorio, in ossequio ai canoni di economicità, proporzionalità e leale collaborazione, da declinare con una richiesta che indichi in modo chiaro le lacune da completare e le ragioni della non conformità del file già trasmesso. La regola è ricavata dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato n. 2637/2019; TAR Sicilia Palermo n. 2547/2022) e si coordina con l’istruttoria procedimentale, che contempera completezza ed efficienza dell’azione amministrativa, affiancando alla dimensione inquisitoria gli oneri di allegazione esigibili in capo al privato in virtù del principio di autoresponsabilità. L’istituto è stato poi istituzionalizzato dal D.M. 15 aprile 2016, previsto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 148/2015.
Il diniego è pertanto illegittimo e va annullato, ai soli fini dell’esame nel merito della domanda da parte dell’INPS, restando assorbite le censure sulla mancata comunicazione del messaggio. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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