Decreti commissariali non impugnati precludono ricorso avverso atti ASL (Cons. Stato n. 5309 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso gli atti con cui l’azienda sanitaria decurta i compensi dovuti alle strutture accreditate per il superamento del tasso di occupazione dei posti letto, i decreti del commissario ad acta per il piano di rientro sanitario costituiscono atti presupposti immediatamente lesivi. La loro mancata impugnazione nel termine produce un effetto di preclusione rispetto al ricorso avente ad oggetto gli atti applicativi. Il ricorso che investa tali decreti, anche solo ai fini della disapplicazione, è inammissibile se notificato alla sola azienda sanitaria e non all’autorità che li ha emanati. La sottoscrizione del contratto annuale di cui alla deliberazione regionale ne comporta, inoltre, l’accettazione del contenuto.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata, ente gestore di una casa di cura, impugna davanti al TAR Abruzzo il provvedimento con cui l’azienda sanitaria aveva ridotto il compenso per l’erogazione del servizio di assistenza ospedaliera, in ragione del superamento del tasso di occupazione dei posti letto per l’anno 2019. Il ricorso investe le note aziendali e, se del caso, chiede la disapplicazione dei decreti del commissario ad acta succedutisi per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali.

Il TAR respinge il ricorso. La struttura appella, dolendosi dell’error in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice nel qualificare il ricorso come inammissibile. L’azienda sanitaria resiste e ripropone le eccezioni di primo grado, insistendo sulla specificità dei motivi e sulla mancata impugnazione degli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. Secondo l’appellata, l’appellante non avrebbe censurato il capo della sentenza che aveva rilevato la preclusione derivante dalla mancata impugnazione dei decreti commissariali. La censura è infondata: la tesi di fondo del gravame, pur senza puntuale contestazione del singolo passaggio, è che gli atti presupposti non necessitassero di impugnazione e potessero essere disapplicati.

La prospettazione, tuttavia, oltre a rivelare l’infondatezza della tesi, non impedisce l’accoglimento della riproposta eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado. Il ricorso originario impugnava le due note aziendali e chiedeva la disapplicazione dei decreti commissariali, ma era stato notificato alla sola azienda sanitaria. Il gravame poneva quindi in discussione, sia pure indirettamente, la legittimità dei provvedimenti regionali presupposti senza evocare in giudizio l’autorità che li aveva emanati.

Il Collegio richiama il principio per cui, in presenza di atti presupposti immediatamente lesivi rispetto ai quali gli atti impugnati costituiscono atti consequenziali, la mancata tempestiva impugnazione dei primi produce un effetto di preclusione del ricorso avverso i secondi (Cons. Stato, Sez. III, n. 3599 del 22.04.2024). Nel caso di specie la conformità degli atti attuativi ai decreti commissariali a monte, unitamente alla mancata impugnazione di questi ultimi, conduce correttamente il TAR a dichiarare l’inammissibilità.

Il Collegio aggiunge che, con la sottoscrizione del contratto valevole per l’annualità 2019, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 18 giugno 2019, la struttura ha di fatto accettato il contenuto dei decreti commissariali ivi richiamati. Nelle Regioni sottoposte al piano di rientro è imposta una programmazione sanitaria autoritativa e vincolante per le strutture accreditate; queste restano libere di valutare la convenienza a operare in regime di accreditamento accettando il tariffario imposto, oppure di collocarsi fuori del servizio sanitario nazionale.

Quanto al secondo motivo, il Collegio lo ritiene infondato: gli atti impugnati sono conformi ai decreti commissariali, che prevedono verifiche ispettive secondo un criterio statistico/percentuale, a prescindere dai numeri nosologici delle singole cartelle cliniche relative ai DRG considerati ad alto rischio di inappropriatezza. Il ricorso di primo grado è pertanto respinto perché inammissibile e infondato, con condanna dell’appellante alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro quattromila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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