Decreto commissariale non reclamato: inoppugnabile e cessazione della materia (Cons. Stato n. 937 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decreto del commissario ad acta è impugnabile esclusivamente con il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., da proporsi innanzi al giudice dell’ottemperanza nel termine decadenziale di sessanta giorni. Ove il reclamo non sia tempestivamente proposto, il decreto acquista inoppugnabilità e fa stato tra le parti, non potendo le relative contestazioni essere riproposte in sede di ottemperanza. La pretesa creditoria della parte privata resta integralmente soddisfatta dall’emanazione del provvedimento commissariale non reclamato; la sua mancata esecuzione esula dal perimetro dell’ottemperanza e rifluisce nell’esecuzione forzata dei crediti pecuniari. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle ulteriori spese della fase commissariale.

Il Fatto

La vicenda si svolge nell’ambito dell’esecuzione di un precedente giudicato di annullamento. Con la sentenza n. 6855/2021 il Consiglio di Stato aveva annullato una nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone relativa alla determinazione del budget di spesa della società ricorrente e aveva imposto all’Azienda un riesame, da compiersi attraverso una compiuta disamina delle esigenze diagnostiche del territorio, comparata con la capacità delle strutture pubbliche e con l’eventuale presenza di altre strutture specializzate sull’area di interesse, sulla base dello stanziamento regionale complessivo.

La sentenza n. 465 del 29 novembre 2022 aveva accolto il ricorso per ottemperanza, assegnando all’Azienda sessanta giorni e nominando commissario ad acta il Prefetto di Crotone. Materializzatasi l’inerzia, un’ulteriore ordinanza n. 9562 del 28 novembre 2024 aveva intimato al commissario di provvedere entro centoventi giorni. Il funzionario delegato, insediatosi il 14 aprile 2025, ha quindi adottato il decreto n. 3/2025, riconoscendo alla struttura sanitaria, per prestazioni accertate di genetica medica dal 2019 al 2024, un totale di € 1.737.171,85. L’Azienda ha contestato il decreto in corso di causa e la società ha lamentato la mancata corresponsione delle somme.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato anzitutto il profilo dell’impugnabilità del provvedimento commissariale. Le contestazioni dell’Azienda, secondo la Sezione, avrebbero dovuto essere veicolate mediante il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., da proporsi davanti al giudice dell’ottemperanza entro il termine decadenziale di sessanta giorni. La difesa dell’Azienda si era invece limitata a depositare una memoria in data 3 dicembre 2025, contestando il contenuto del decreto per aver imputato l’intero budget 2019 alle sole prestazioni di diagnostica medica e generando un indebito arricchimento per extra budget, e a eccepirne la nullità in sede di discussione orale.

L’attestazione della Segreteria conferma che alla data del 3 dicembre 2025 nessun reclamo risultava proposto avverso il decreto commissariale. Il Collegio ne ha quindi tratto la conseguenza dell’inoppugnabilità: il decreto fa stato tra le parti e non può più essere opposto innanzi al Consiglio di Stato. Le eccezioni dell’Azienda sono state pertanto dichiarate inammissibili.

Quanto alla lamentata mancata corresponsione delle somme liquidate, la Sezione ha precisato che tale profilo esula dal perimetro del giudizio di ottemperanza. Esso rifluisce, per converso, nell’esecuzione forzata dei crediti pecuniari, rimedio proprio a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione debitrice.

Su queste basi la pretesa azionata dalla società appellante è stata ritenuta integralmente soddisfatta dall’emanazione del provvedimento commissariale non reclamato. Il Consiglio di Stato ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle ulteriori spese legali concernenti la fase commissariale, fatta salva la liquidazione del compenso del commissario ad acta, da effettuarsi previa istanza dell’interessato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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