Opere abusive e pertinenza urbanistica: rileva la visione unitaria dell’intervento (Cons. Stato n. 939 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e non dal singolo manufatto. L’amministrazione deve esaminare contestualmente l’intervento abusivo per contrastare frammentazioni artificiose e qualificare unitariamente l’abuso e il titolo edilizio necessario. Ai fini urbanistici ed edilizi la nozione di pertinenza si distingue da quella civilistica e richiede l’assenza di autonoma destinazione del manufatto, di incidenza sul carico urbanistico e di modifica dell’assetto del territorio. In tema di opere precarie vale il criterio funzionale e non quello strutturale: un’opera realizzata per esigenze non temporanee non beneficia del regime delle opere precarie nemmeno se costruita con materiali amovibili. Il vizio di incompetenza relativa non determina l’annullamento dell’atto vincolato ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il dirigente del servizio competente di un Comune emetteva l’ordinanza n. 415/2015 del 31.12.2015, con cui ingiungeva la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire su un’area urbana. Il provvedimento riguardava una tensostruttura metallica, una struttura prefabbricata ad uso cucina e salone con annesso bagno, un locale bagno prefabbricato, una casetta su due ruote adibita ad abitazione e una casetta lignea ad uso deposito attrezzi.

Il destinatario impugnava l’ordinanza davanti al TAR Piemonte, deducendo l’incompetenza del dirigente ad interim per contrasto con lo Statuto comunale e l’illegittimità dell’ordine di rimozione dei manufatti qualificati come pertinenze o opere precarie. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 795/2022. L’interessato proponeva appello, riproponendo i medesimi motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo il Collegio conferma quanto rilevato dal TAR: l’ordinanza è sottoscritta da un soggetto con qualifica dirigenziale e dal responsabile dell’ufficio di vigilanza edilizia. Il conferimento dell’incarico ad interim non integra violazione dello Statuto, perché l’istituto opera quando sussiste una carenza di organico e la necessità di coprire il posto, in favore di chi ha già stabilmente un incarico dirigenziale presso l’ente.

Il Collegio aggiunge che, vertendosi in materia di procedimenti vincolati di vigilanza e repressione edilizia, opera il disposto dell’art. 21-octies legge n. 241/1990: il vizio di incompetenza relativa non costituisce motivo di annullamento quando l’atto, per il suo carattere vincolato, non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Richiama sul punto Cons. St. sez. I n. 507 del 2017 e Cons. St. sez. III n. 3791 del 2015. Per la stessa ragione è disattesa l’istanza istruttoria.

Nel merito, rileva che il condono del manufatto principale non incide sulle opere oggetto di causa, che sono diverse da quella condonata e restano prive di titolo legittimante. Il Collegio enuncia il criterio della visione complessiva dell’intervento: il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e non dal singolo manufatto, dovendosi contrastare le frammentazioni artificiose che prospettino una scomposizione virtuale dell’intervento. Richiama Cons. Stato sez. VI n. 3330 del 2012 e Cass. pen. sez. III n. 8885 del 2017.

Le opere, complessivamente considerate, costituiscono una modifica del territorio rilevante, come emerge dal materiale fotografico allegato ai verbali di accertamento. Quanto alla dedotta natura pertinenziale, il Collegio precisa che ai fini urbanistici la nozione si fonda sull’assenza di autonoma destinazione del manufatto, di incidenza sul carico urbanistico e di modifica dell’assetto del territorio, richiamando Cons. Stato sez. IV n. 4636 del 2009, sez. IV n. 2678 del 2013 e sez. V n. 3221 del 2013. I manufatti, per caratteristiche e idoneità a modificare l’assetto del territorio, non sono qualificabili come pertinenze.

Infine, la dedotta temporaneità è disattesa: le opere permangono in loco da anni, e in ogni caso vale il criterio funzionale e non strutturale, per cui l’opera destinata a esigenze non temporanee non beneficia del regime delle opere precarie nemmeno se realizzata con materiali amovibili, secondo Cons. Stato sez. VI n. 1291 del 2016. L’appello è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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