Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1148 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto di un docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. — passaggio in giudicato del titolo e inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 — e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, il commissario ad acta nominato è un ausiliario del giudice il cui munus è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente non dà luogo a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo integra ipotesi di responsabilità amministrativa.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Palermo, con sentenza passata in giudicato, l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24, con condanna dell’amministrazione al pagamento di € 3.000,00 oltre interessi.

Non essendo stata data spontanea esecuzione al titolo, la ricorrente ha adito il TAR Sicilia con ricorso per ottemperanza, ritualmente notificato, depositando l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza e la prova dell’inutile decorso del termine dilatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso la possibilità di prendere in considerazione la tardiva nota di parte depositata il giorno antecedente l’udienza, richiamando la non operatività, nelle udienze in presenza, della norma di cui all’art. 13-quater disp. att. c.p.a.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato del titolo, comprovato da attestazione agli atti, e all’inutile decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo medesimo.

Il ricorso è stato pertanto accolto con ordine all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. In caso di inutile decorso, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Sul compenso del commissario, il Collegio ha escluso ogni emolumento, qualificando l’attività come rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e la sua applicazione per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurime pronunce di merito amministrativo.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice; e che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriere di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *