Ammissione alla prova nonostante quesiti ambigui nei concorsi docenti (TAR Campania n. 4287 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali basate su quesiti a risposta multipla, l’Amministrazione ha l’obbligo di formulare domande chiare, non incomplete e tali da consentire l’univocità della risposta. È viziato il quesito che, pur presentando una risposta ufficialmente corretta, ne ammetta più di una validate dalle conoscenze del contesto scientifico di riferimento, poiché ciò può indurre il candidato a scartare l’opzione esatta. L’accertamento dell’eventuale erroneità o ambiguità dei quesiti è sindacabile dal giudice amministrativo, nonostante la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nella loro formulazione.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, indetto su base regionale, veniva escluso dalla prova orale per la classe di concorso A013, avendo ottenuto alla prova scritta un punteggio di 70/100, inferiore alla soglia di sbarramento di 72/100.
Avverso tale esclusione, il candidato proponeva ricorso, deducendo l’illegittimità della composizione della prova, l’ambiguità di due quesiti (nn. 11 e 25) e la violazione dell’art. 8, comma 2, del bando. Il Tribunale, in sede cautelare, ammetteva con riserva il ricorrente alla prova orale, che veniva poi superata con successo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che nei quiz a risposta multipla è imprescindibile che l’opzione considerata valida sia l’unica effettivamente ed incontrovertibilmente corretta. La formulazione di quesiti ambigui, che ammettano più di una risposta esatta o nessuna, integra un vizio di legittimità dell’atto, essendo contraria alla ratio di certezza e univocità che deve connotare la prova selettiva.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che la lettura dei quesiti contestati pone oggettive perplessità. Con riguardo al quesito n. 25, la risposta fornita dal ricorrente (“problem-based learning”) è stata ritenuta affine, se non sovrapponibile, alla dinamica di dialogo formativo descritta nel testo, che tende alla progressiva autonomia dello studente, caratteristica propria dell’“apprendistato cognitivo” indicato come corretto. Analogamente, per il quesito n. 11, la nozione ampia di “drammatizzazione”, non circoscritta dal testo alla sola “drammatizzazione teatrale”, rendeva non univocamente individuale la risposta esatta. L’Amministrazione, benché costituita, non aveva offerto alcuna deduzione a sostegno della correttezza delle proprie scelte.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, assorbiti gli altri motivi, annullando gli atti impugnati nella parte in cui non riconoscevano al candidato l’ulteriore punteggio necessario al superamento della soglia, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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