Ottemperanza al giudicato Pinto: asseverazione della copia e dichiarazione ex art. 5 (TAR Puglia n. 1331 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di equa riparazione il ricorso è inammissibile quando la copia informatica del titolo esecutivo depositata in atti sia priva dell’asseverazione di conformità prescritta dall’art. 136, co. 2 ter, cod. proc. amm., dovendosi il provvedimento depositarsi in copia autentica ai sensi dell’art. 114, co. 2, cod. proc. amm.. Parimenti inammissibile è il ricorso che non dia prova dell’avvenuta trasmissione della dichiarazione ex art. 5 sexies l. n. 89/2001, la quale integra una condizione di proponibilità dell’azione esecutiva in virtù del richiamo operato dal comma 7 della medesima disposizione. Il rilievo officioso dei profili di inammissibilità, assegnato alle parti mediante avviso ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm., non consente la declaratoria senza previa interlocuzione, ma la mancata regolarizzazione entro la trattazione determina la definizione in rito.

Il Fatto

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Lecce n. cronol. 389/2019, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001, al pagamento di € 2.000,00 in favore della ricorrente e delle spese del procedimento in favore del difensore antistatario.

Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2024 le parti hanno ricevuto avviso ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm. in ordine a profili di possibile inammissibilità, con rinvio alla successiva camera di consiglio del 20 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che i profili segnalati non sono stati emendati al momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione. Il primo attiene al titolo esecutivo. In atti risulta depositata unicamente una copia informatica del provvedimento portato ad esecuzione, ottenuta mediante scansione di un documento cartaceo e priva dell’asseverazione di conformità prescritta dall’art. 136, co. 2 ter, cod. proc. amm.

Il richiamo è all’art. 114, co. 2, cod. proc. amm., che impone il deposito unitamente al ricorso del provvedimento in copia autentica, con l’eventuale prova del passaggio in giudicato. La copia informatica priva di attestazione equivale a copia semplice: da qui la violazione della norma processuale e l’inammissibilità del ricorso.

Il secondo profilo riguarda la dichiarazione ex art. 5 sexies l. n. 89/2001. Il Collegio ne riporta il contenuto, unitamente ai commi 4, 5 e 7, dai quali emerge che l’ordine di pagamento non può essere emesso in caso di trasmissione mancante, incompleta o irregolare e che, prima del decorso del termine di sei mesi dagli adempimenti, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata né proporre ricorso per ottemperanza.

In atti la dichiarazione non risulta. La ricorrente ha depositato solo una ricevuta di consegna di un messaggio PEC, mentre difetta la copia della dichiarazione asseritamente allegata: non è quindi verificabile né l’effettivo invio né la completezza e la riferibilità al decreto di cui si chiede l’ottemperanza. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 1890 del 5 marzo 2021, che qualifica le formalità in questione come condizione dell’azione, in forza del comma 7.

Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm.. Le spese sono compensate in ragione del rilievo officioso delle questioni e delle ragioni della declaratoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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