Cittadinanza revocata per pratica viziata da funzionaria infedele: irrilevante l’estraneità del richiedente (Cons. Stato n. 2387 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Una volta accertato che il decreto di concessione della cittadinanza italiana sia nominativamente ricompreso tra quelli per la cui illecita formazione la funzionaria dell’Amministrazione è stata condannata in sede penale, l’illegittimità del provvedimento rileva in modo oggettivo. Non assumono rilievo la diretta partecipazione dell’interessato all’illecito, la sua inconsapevolezza dello stesso, né la sussistenza in capo a lui dei requisiti di legge, essendo la pratica definita senza adeguata istruttoria. L’esercizio dell’autotutela è pertanto legittimo in ragione del deficit istruttorio non sanabile, e il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione nell’accertamento dei presupposti della cittadinanza. L’annullamento fa regredire il procedimento allo stato istruttorio, con facoltà dell’interessato di sollecitarne la conclusione.

Il Fatto

Un cittadino straniero aveva ottenuto la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Con successivo decreto del 12 settembre 2022 il Presidente della Repubblica annullava in autotutela quel provvedimento, sulla base delle risultanze di un processo penale che aveva accertato una pluralità di reati commessi da una funzionaria del Ministero dell’Interno nella gestione di numerose pratiche di cittadinanza.

L’interessato impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la propria estraneità ai fatti penali e il possesso dei requisiti di legge. Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo l’azzeramento della procedura viziata l’unico strumento idoneo a tutelare l’interesse pubblico. Proponeva appello l’interessato, reiterando la propria estraneità, la carenza di istruttoria del giudice di prime cure e l’insufficienza della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la vicenda come già nota: la funzionaria infedele, mediante plurimi reati per i quali è intervenuta condanna definitiva, ha inciso in modo determinante sulla formazione degli atti, in mancanza dell’istruttoria necessaria a verificare il possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti.

Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato in fattispecie analoghe, secondo cui è irrilevante l’estraneità dei beneficiari dei decreti illecitamente emessi al procedimento penale che ha coinvolto la funzionaria. Una volta accertato che il decreto è nominativamente indicato tra quelli per la cui illecita formazione la funzionaria è stata condannata, l’illegittimità rileva in modo oggettivo, senza che assuma peso la diretta partecipazione dell’interessato o la sua inconsapevolezza dell’illecito, eventualmente realizzato attraverso l’intermediazione di terzi (Cons. St., III, 5 giugno 2023, n. 5508; Id., 14 aprile 2025, n. 3211; Id., 16 luglio 2025, n. 6262).

L’autotutela è dunque legittimamente esercitata in ragione del deficit istruttorio riscontrabile nelle pratiche trattate dalla funzionaria, anche a prescindere dalla prova del coinvolgimento dei singoli richiedenti e dalla sussistenza in capo agli stessi dei requisiti per ottenere la cittadinanza.

Nel caso concreto, dagli atti del giudizio emerge che la pratica riferibile all’appellante risulta ricompresa tra quelle menzionate nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dell’11 maggio 2022 del G.U.P. del Tribunale di Roma, a conferma della sua inclusione nel più ampio contesto delle irregolarità accertate. Il Collegio aggiunge che il deficit istruttorio non può essere sanato in sede giurisdizionale mediante un accertamento diretto del giudice sulla sussistenza dei presupposti della cittadinanza, trattandosi di valutazioni rimesse all’Amministrazione.

Quanto agli effetti dell’annullamento, esso fa regredire il procedimento amministrativo nello stato anteriore all’adozione del decreto di concessione, ossia nello stato istruttorio, sicché il ricorrente ben può sollecitare la conclusione del procedimento. L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiare natura e delicatezza degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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