Bilanciamento cautelare nella gara di subconcessione demaniale (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 89 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione dell’istanza cautelare avverso gli atti di una procedura selettiva per l’assegnazione di piazze destinate ad attività specialistiche secondarie sugli arenili, il giudice amministrativo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve considerare prevalente l’interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio di gestione dell’arenile, specialmente quando la stagione balneare è in corso. La prosecuzione delle attività assegnate all’aggiudicatario costituisce pertanto un interesse idoneo a giustificare il rigetto della domanda cautelare, pur riservata al merito ogni valutazione in ordine alla fondatezza dei motivi di ricorso e alle questioni preliminari, ivi compresa la giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava gli atti della procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 182 e 187 d.lgs. n. 36/2023 per la conclusione di contratti di subconcessione ex art. 45-bis cod. nav., concernente l’assegnazione di otto piazze per attività specialistiche secondarie presso gli arenili di Lignano Sabbiadoro, gestiti dalla società a capitale parzialmente pubblico Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., classificandosi al terzo posto per il Lotto 3.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità della mancata esclusione del primo e del secondo classificato, per la presentazione di offerte riconducibili a un unico centro decisionale e per l’identità dell’offerta presentata per lotti diversi, in contrasto con la lex specialis; in subordine, contestava l’attribuzione dei punteggi tecnici. La società e il controinteressato eccepivano il difetto di giurisdizione, non essendo stato impugnato l’atto autorizzatorio comunale, e il difetto di interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riservato al merito la decisione sulle questioni preliminari, compresa la giurisdizione, e la valutazione di fondatezza dei motivi di ricorso, ritenendo che la fase cautelare non consentisse una compiuta delibazione nel senso richiesto dal ricorrente.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha operato un bilanciamento tra l’interesse del ricorrente alla sospensione degli atti di gara e l’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio di gestione dell’arenile, rilevando che la stagione balneare era in corso e che l’interruzione dell’attività specialistica secondaria avrebbe potuto pregiudicare il corretto svolgimento del servizio.
Proprio la circostanza della stagione balneare in corso ha indotto il Collegio a ritenere prevalente l’interesse alla prosecuzione dell’attività da parte dell’aggiudicatario, respingendo l’istanza cautelare e fissando l’udienza pubblica di merito al 23.9.2026, con rinvio al definitivo della statuizione sulle spese di lite.
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Nota della Redazione
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