Accertamento società di comodo: contraddittorio preventivo non obbligatorio dopo la riforma (Cass. civ. Sez. Trib. n. 29273/2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 35, comma 15, d.l. n. 223 del 2006, l’art. 30 della l. n. 724 del 1994 non prevede più l’obbligo di contraddittorio preventivo per l’accertamento delle società non operative (c.d. di comodo). La richiesta di disapplicazione della disciplina antielusiva deve essere proposta dal contribuente mediante istanza di interpello ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, che costituisce la forma tipica di contraddittorio endoprocedimentale. Il mancato rispetto del termine per la risposta all’interpello non determina silenzio-assenso né preclude l’adozione dell’avviso di accertamento.
Il Fatto
Una società agricola chiedeva all’Agenzia delle Entrate, per l’anno d’imposta 2010, la disapplicazione dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994, ritenendo non sussistenti i presupposti per la qualificazione come società non operativa (c.d. di comodo). L’Ufficio, rigettata l’istanza, notificava avviso di accertamento recuperando a tassazione un maggior reddito ai fini Ires e Irap. La CTP di Crotone annullava l’avviso, rilevando la mancata attivazione del contraddittorio preventivo da parte dell’Ufficio. La CTR della Calabria confermava la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. La Corte rileva preliminarmente che la questione sollevata dalla controricorrente in controricorso (sulla non applicabilità della disciplina delle società di comodo alle società agricole) non è stata oggetto del giudizio di merito e costituisce quindi una questione nuova, inammissibile in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte esamina l’evoluzione normativa dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994. In origine, il comma 4 prevedeva che l’accertamento delle società non operative dovesse essere preceduto, a pena di nullità, da una richiesta di chiarimenti al contribuente (forma di contraddittorio preventivo). Con l’art. 35, comma 15, del d.l. n. 223 del 2006, tale comma è stato abrogato e contestualmente è stato introdotto il comma 4-bis, che ha previsto la possibilità per il contribuente di richiedere la disapplicazione della disciplina mediante interpello ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973. La Corte interpreta tale modifica come una scelta legislativa volta a sostituire il contraddittorio preventivo (richiesta di chiarimenti da parte dell’Ufficio) con la procedura di interpello su iniziativa del contribuente. Non sussiste, quindi, l’obbligo per l’Ufficio di attivare il contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento; l’interpello è la sola forma di contraddittorio prevista per le società di comodo (richiamando Cass. n. 25697/2022, n. 4445/2022, n. 24732/2025, n. 22007/2025).
La Corte precisa che il mancato rispetto del termine per la risposta all’interpello non determina silenzio-assenso, non essendo previsto dall’art. 30 (diversamente dall’art. 11 della l. n. 212 del 2000 per l’interpello ordinario), e non preclude all’Ufficio di procedere all’accertamento (Cass. n. 102/2025, n. 20011/2021).
Da ultimo, la Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 21271/2025), secondo cui, in materia di tributi non armonizzati (quali Ires e Irap), non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, ma solo per le ipotesi specificamente previste dalla legge.
Implicazioni Pratiche
- Onere del contribuente di attivare l’interpello: l’avvocato del contribuente, per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, deve presentare tempestivamente istanza di interpello ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, allegando le “oggettive situazioni di carattere straordinario” che giustificano la disapplicazione. La mera richiesta di chiarimenti all’Ufficio non è più sufficiente a costituire valido contraddittorio preventivo.
- Eccezione di mancato contraddittorio in giudizio: l’avvocato del contribuente non può eccepire la nullità dell’avviso di accertamento per mancato contraddittorio preventivo, avendo l’art. 30 novellato abrogato tale obbligo. In giudizio, la difesa deve concentrarsi sulla prova contraria alla presunzione di inoperatività (es. dimostrazione dell’effettiva attività imprenditoriale, delle cause della crisi, della documentazione contabile), e non su vizi procedurali.
- Termini e silenzio dell’Amministrazione: l’avvocato del contribuente che abbia presentato interpello disapplicativo deve tener conto che il silenzio dell’Ufficio (anche oltre il termine di 90 giorni) non equivale ad accoglimento dell’istanza, né preclude l’adozione dell’avviso di accertamento. In caso di rigetto dell’interpello o di mancata risposta, la difesa del contribuente deve essere articolata tempestivamente, contestando il merito della presunzione di non operatività.
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Nota della Redazione
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