Il decreto di archiviazione penale non preclude l’accertamento dell’Iva in capo al cessionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 2096 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di archiviazione penale pronunciato ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen. non dà luogo ad alcuna preclusione nel processo tributario, ove lo stesso fatto può essere diversamente definito, valutato e qualificato. Il provvedimento di archiviazione, difatti, non rientra tra quelli dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen.. In materia di frodi carosello, il requisito della conoscibilità della partecipazione alla frode può essere desunto da indizi gravi, precisi e concordanti, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione rispetta il “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.. L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, introdotto successivamente alla data della fattispecie, è inapplicabile ratione temporis e non comporta alcuna inversione dell’onere della prova.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società operante nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione un avviso di accertamento per l’anno 2014, con il quale disconosceva la detrazione dell’Iva relativa ad acquisti di materie prime effettuati da un fornitore che, secondo le risultanze della Guardia di Finanza, si inserivano in un meccanismo fraudolento. L’Ufficio contestava la consapevolezza o la conoscibilità, in capo alla contribuente, dell’inserimento delle forniture in una frode.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, invece, riformava la sentenza e confermava l’avviso di accertamento. La società proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, tra cui la mancata valutazione del decreto di archiviazione del procedimento penale che aveva visto coinvolto il legale rappresentante.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. In merito ai primi due motivi, concernenti il valore probatorio del decreto di archiviazione, ha ricordato che tale atto, emesso nella fase delle indagini preliminari, presuppone la mancanza di un processo e non è idoneo a determinare alcuna preclusione nel giudizio tributario. Il giudice tributario può, pertanto, pervenire a una ricostruzione diversa da quella penale.
I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili. La Suprema Corte ha evidenziato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione sono ammissibili solo quando sia leso il “minimo costituzionale”, ovvero la motivazione sia mancante, apparente o perplessa. Nel caso di specie, la sentenza impugnata presentava una motivazione articolata e priva di contraddizioni. Inoltre, l’invocato art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, è stato ritenuto inapplicabile ratione temporis e comunque non idoneo a determinare un’inversione dell’onere della prova.
Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha respinto ritenendo la ricorrente consapevole delle anomalie che caratterizzavano la fornitura: la mancanza di una dotazione strumentale adeguata in capo al fornitore, l’effettuazione dei trasporti tramite un vettore diverso da quello indicato nei documenti, l’assenza di comunicazioni tra l’amministratore del fornitore e i clienti, nonché il rilevante importo dell’operazione posta in essere con un soggetto privo di rapporti commerciali pregressi. Elementi questi che denotano una condotta negligente e la mancanza di buona fede dell’operatore economico.
Infine, la Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese e, trattandosi di giudizio definito in conformità alla proposta del Relatore, anche al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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