Definizione agevolata delle sanzioni collegate al tributo ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 4069 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla definizione agevolata delle sole sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, ai sensi dell’art. 1, comma 191, l. n. 197/2022, comporta l’estinzione del giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione, senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito. La declaratoria di estinzione consegue alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere determinata dall’adesione alla definizione agevolata. Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo il criterio espressamente stabilito dalla medesima disposizione.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato un atto di irrogazione di sanzioni dell’importo di € 20.234,23 per indebito utilizzo di credito di imposta non spettante, conseguente alla disciplina della cosiddetta carbon tax. A fondamento dell’impugnazione il contribuente ha dedotto che l’originario atto di recupero del credito di imposta era stato annullato in autotutela.
La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso. La CTR della Campania, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che l’annullamento in autotutela degli atti di recupero del credito di imposta astrattamente scaturente dall’applicazione della carbon tax non comporti di per sé la legittimità della compensazione mediante utilizzo del credito ove non spettante. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’Ufficio ha resistito con controricorso. In pendenza del giudizio il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorrente, con memoria, ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022, con domanda presentata e trasmessa all’Ufficio, di pari importo.
Il Collegio osserva che la controversia ha ad oggetto un atto di irrogazione di sanzioni. Questa qualificazione dell’oggetto del giudizio è decisiva per l’applicazione della norma invocata.
Ai sensi dell’art. 1, comma 191, l. n. 197/2022, le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono possono definirsi in via agevolata senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito.
La Corte ne trae la conseguenza che l’adesione alla definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio. Quanto alle spese processuali, esse restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo il criterio enunciato dalla stessa disposizione.
La declaratoria di estinzione assorbe ogni ulteriore valutazione sui motivi di ricorso, che non vengono esaminati nel merito.
Nota della Redazione
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