Revoca del porto d’armi e contesto familiare del titolare (TAR Sicilia n. 1855 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto generale di portare armi, subordinata all’accertamento di una completa e perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi. In materia l’Autorità di pubblica sicurezza esercita una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo per manifesta irrazionalità o arbitrio. Ai fini della revoca della licenza non occorre un giudizio di pericolosità sociale né un abuso accertato: è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino la non piena affidabilità del titolare, desumibili anche da fatti isolati, privi di rilevanza penale e non attinenti alla materia delle armi. Tra tali elementi rileva il contesto sociale e familiare dell’istante, potendo la revoca giustificarsi per una situazione che riguarda un terzo verso cui sussistano fondate ragioni di sospetto.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia e del relativo libretto. A seguito di un episodio che aveva coinvolto il fratello convivente, i Carabinieri procedevano al ritiro cautelativo delle armi detenute dai due fratelli. Con decreto del 18.12.2018 il Questore di Catania disponeva la revoca della licenza; il ricorso gerarchico veniva respinto dal Prefetto con decreto del 16.4.2019.

Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo l’erroneità dei presupposti, il travisamento, la carenza istruttoria e la sproporzionalità. Sosteneva in particolare la cessata convivenza con il fratello, la regolare custodia delle armi in armadietto chiuso e il pieno possesso dei requisiti di legge. Contestava inoltre la qualificazione dell’episodio e lamentava il vizio motivazionale dei provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la legittimità del provvedimento si valuta con riguardo alla situazione fattuale esistente al momento della sua adozione, non a quella sopravvenuta. Richiamando un consolidato orientamento, ribadisce che il porto d’armi è eccezione al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975, operante solo verso persone delle quali esista completa sicurezza circa il buon uso delle armi.

Il fondamento costituzionale è individuato nella Corte cost. n. 109/2019: non esiste nell’ordinamento un diritto di portare armi e il legislatore dispone di ampio margine nel regolare i presupposti della licenza, bilanciando l’interesse del privato con la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica. Ne deriva che il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di discrezionalità ampiamente valutativa.

Gli artt. 39 e 43 R.D. n. 773/1931 consentono di vietare la detenzione di armi a chi ne sia titolare quando sia riscontrabile la capacità di abusarne o manchi la buona condotta. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 2483/2023, TAR Venezia n. 1282/2021) precisa che il compito dell’Amministrazione non è sanzionatorio ma cautelare: non serve un abuso accertato, bastando circostanze che dimostrino la non piena affidabilità, con motivazione non particolareggiata se non per escludere scelte irrazionali.

Quanto al contesto familiare, la Corte richiama Cons. Stato n. 2385/2023: il titolare deve assicurare non solo la propria affidabilità, ma anche l’assenza del pericolo che abusi derivino da soggetti con cui ha relazioni familiari o personali. Nella specie, il trasferimento in un’abitazione adiacente a quella del fratello non rende illogica la valutazione della persistenza del pericolo di abuso, per lo stretto vincolo di sangue che non consente di escludere frequentazione o condizionamento reciproco.

Il ricorso è pertanto rigettato perché infondato. Le spese di lite sono compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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