Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Sicilia n. 1860 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. A fronte di tale dichiarazione il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, e deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ossia per difetto di una delle condizioni dell’azione. Resta fermo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, costituita nel 2007 e attiva nel settore della gestione di accettazione e raccolta delle scommesse al totalizzatore e al libro, ha impugnato l’informazione interdittiva emessa dalla Prefettura ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011, adottata su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme con la nota con cui l’ANAC comunicava l’avvenuta annotazione nel casellario informatico degli operatori economici.
La ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendo l’annullamento degli atti previa sospensione. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio. La domanda cautelare è stata respinta in camera di consiglio per difetto del fumus boni iuris. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione resa dalla parte ricorrente nella memoria del 21 marzo 2024 impone di pronunciare sull’improcedibilità del gravame. Il Tribunale richiama il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, in forza del quale la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa.
Da tale premessa il giudice fa discendere un preciso limite ai propri poteri: egli non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, qualificata come difetto di una delle condizioni dell’azione.
Il percorso argomentativo si sostiene su un indirizzo consolidato richiamato espressamente: Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216; Consiglio di Stato, sez. II, 28 settembre 2021, n. 6256; T.A.R. Catania, sez. I, 18 luglio 2022, n. 1931. La linea richiamata conferma che la sopravvenuta caduta dell’interesse non consente al giudice di scrutinare nel merito i vizi dedotti.
Il Collegio precisa che la declaratoria di improcedibilità non esonera dall’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite. Nel caso concreto, tenuto conto della peculiarità della vicenda contenziosa, le spese vengono integralmente compensate tra tutte le parti, ad eccezione del contributo unificato, che resta a carico di parte ricorrente.
Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate e contributo unificato a carico della ricorrente, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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