Dehors abusivo e valore del parere favorevole in conferenza di servizi (C.G.A.R.S. n. 568 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere favorevole espresso dalla conferenza di servizi su una istanza di occupazione di suolo pubblico non integra, di per sé, un provvedimento autorizzatorio quando è reso a condizione della produzione di ulteriore documentazione e del pagamento degli oneri, non avveratasi. L’art. 14-quater della legge n. 241/1990 e l’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010 attribuiscono valore provvedimentale al parere conforme solo nei limiti e alle condizioni in cui è espresso. La mancanza di un titolo abilitativo legittima l’amministrazione a ingiungere la rimozione e il ripristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, nonché a rilevare la difformità dal regolamento comunale sui dehors. L’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone un intervento in autotutela su un titolo preesistente e non è applicabile quando nessuna autorizzazione sia stata rilasciata. La motivazione per relationem alla relazione di servizio della polizia locale è sufficiente, se la struttura è descritta in modo puntuale.
Il Fatto
Il Comune di Piazza Armerina ha ingiunto alla titolare di un ristorante la rimozione di una struttura in ferro assimilabile a un dehors, realizzata nello spazio pubblico antistante l’esercizio e priva di autorizzazione. L’ordinanza si fonda sul parere negativo della conferenza di servizi del 7 marzo 2022 e sul contrasto con l’art. 3, comma 4, del regolamento comunale sull’installazione dei dehors in centro storico.
La proprietaria ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, sostenendo che il parere favorevole del SUAP del 3 marzo 2020 avesse valore di vera e propria autorizzazione e che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere in autotutela, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001. Il TAR ha respinto il ricorso. La soccombente ha proposto appello, ribadendo i quattro motivi già dedotti in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità dell’appello, stante l’integrale infondatezza nel merito. Il primo motivo cade sul piano letterale: la nota del 3 marzo 2020 subordina espressamente il rilascio dell’autorizzazione alla produzione di ulteriore documentazione, mai avvenuta. Lo confermano la nota prot. 15923 del 22 maggio 2020, che trasmette le istanze alla Soprintendenza e consente nelle more solo tavoli, sedie e ombrelloni, e la conferenza del 7 luglio 2020, che esprime parere favorevole nel rispetto del regolamento e delle condizioni già poste.
Nessuna autorizzazione, dunque, è stata rilasciata per la struttura in ferro con le dimensioni e le caratteristiche costruttive realizzate. Il richiamo all’art. 14-quater della legge n. 241/1990 e all’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010 non giova all’appellante, perché il valore provvedimentale del parere conforme opera nei termini in cui il parere è reso e non oltre le condizioni che lo accompagnano.
Il secondo motivo è respinto su duplice rilievo: il manufatto non è autorizzato e non è conforme all’art. 3, comma 4, del regolamento comunale. La tesi dell’amovibilità è smentita dagli accertamenti successivi al sopralluogo, che hanno riscontrato una tettoia in profilati di ferro saldati tra loro e ammorsata a una pedana, quindi di tipo stabile e non amovibile.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, l’ordinanza è motivata per relationem alla relazione di servizio della polizia locale del 4 marzo 2022 e contiene una descrizione puntuale della struttura e delle sue dimensioni. L’istruttoria procedimentale è stata completa e l’interessata ha partecipato dopo la comunicazione di avvio ex art. 7 della legge n. 241/1990.
Il quarto motivo presuppone ciò che manca: poiché nessuna autorizzazione è stata rilasciata, non sussistono le condizioni per applicare l’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, norma che richiede un intervento in autotutela su un titolo abilitativo preesistente. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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