Revoca delle agevolazioni e informativa antimafia: atto dovuto e insindacabile (C.G.A.R.S. n. 567 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’informativa antimafia interdittiva non annullata, la revoca delle agevolazioni pubbliche concesse in via provvisoria costituisce atto dovuto, privo di margini di discrezionalità, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Il sistema dell’informazione antimafia è ispirato a estremo rigore, perché posto a tutela di essenziali valori costituzionali, e la condizione di non esposizione all’infiltrazione mafiosa deve permanere per tutta la durata del rapporto agevolativo. L’Amministrazione non può procedere all’erogazione o alla conservazione del beneficio in favore del soggetto destinatario di interdittiva. Il vizio procedimentale per mancato o incompleto accesso agli atti non determina l’annullamento del provvedimento di revoca quando la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere sull’esito vincolato dell’iter.

Il Fatto

La società appellante otteneva nel 2002 un finanziamento agevolato, ai sensi della legge n. 488/1992, per la realizzazione di uno stabilimento industriale. In occasione della richiesta del primo acconto, l’istituto concessionario richiedeva alla Prefettura una informazione antimafia sull’amministratore unico. Nel 2004 il Prefetto riscontrava la richiesta rappresentando elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. La società impugnava i provvedimenti conseguenti e il ricorso era accolto con sentenza del 2007, che annullava la nota prefettizia. Dopo l’annullamento, il Ministero richiedeva una nuova certificazione e la Prefettura rendeva nel 2009 una nuova informativa interdittiva, reiterando gli elementi di asserita contiguità. Il ricorso avverso tale provvedimento veniva dichiarato perento. Seguiva l’avvio del procedimento di revoca del contributo e l’adozione del provvedimento nel 2018.

Il TAR Sicilia respingeva il ricorso e la società proponeva appello, censurando la sentenza per la mancata richiesta di una informativa aggiornata, per il mancato completamento del programma di investimento e per la violazione delle garanzie partecipative, avendo presentato istanza di accesso agli atti e di proroga dei termini.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove da una precisazione decisiva: la nota prefettizia del 2009 non è stata annullata. Il giudizio avverso di essa si è concluso con la perenzione, dichiarata su iniziativa della stessa società, che riteneva l’interdittiva scaduta per decorso dell’anno di efficacia. La Corte rileva che quel provvedimento non si limitava a ribadire i legami familiari e le cointeressenze già contenuti nella nota del 2004 annullata, ma richiamava anche atti giudiziari aggiornati, relativi a un procedimento di prevenzione con sequestro di beni e nomina di amministratore.

Su questa base il Collegio afferma che, in presenza di informativa antimafia negativa, la revoca del finanziamento rappresenta atto dovuto. Il comma 2 dell’art. 94 del d.lgs. n. 159/2011 non lascia margini di discrezionalità. La Corte richiama il proprio indirizzo (Cons. St., Sez. VII, n. 10079/2023) e ribadisce che le norme che consentono la conservazione di attribuzioni patrimoniali in presenza di incapacità accertata costituiscono norme di eccezione. La condizione di non esposizione all’infiltrazione mafiosa deve permanere, come conferma l’art. 10 del d.P.R. n. 252/1998.

Per tali ragioni perdono forza il primo e il secondo motivo. L’Amministrazione non avrebbe potuto procedere senza richiedere nuovamente informazioni alla Prefettura dopo l’annullamento della nota del 2004. Né risulta suffragata la giustificazione circa la non addebitabilità del mancato rispetto dei termini di conclusione del progetto: il mancato completamento resta addebitabile alla società.

Quanto al terzo motivo, il vizio procedimentale non può trovare accoglimento. La Corte esclude che la partecipazione del privato avrebbe potuto avere effetto sulla conclusione dell’iter procedimentale, essendo l’esito vincolato. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della costituzione meramente formale dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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