Oneri da interferenza e PEF nella concessione di servizi (Cons. Stato n. 7714 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella concessione di servizi la stazione appaltante non è tenuta a imporre a pena di esclusione l’indicazione nel piano economico finanziario dei costi da interferenza già stimati nel DUVRI preliminare. L’art. 26, comma 3-ter, d.lgs. n. 81/2008 attribuisce al documento natura meramente ricognitiva, preliminare e presuntiva; l’integrazione riferita ai rischi specifici dei luoghi avviene alla stipula e la sottoscrizione per accettazione equivale a considerazione dell’importo. L’obbligo di indicazione in offerta riguarda i soli oneri della sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023. Il PEF della concessione non assolve una funzione di esaustiva rappresentazione dei singoli oneri, ma di rappresentazione del rischio operativo assunto dal concessionario.
Il Fatto
La controversia riguarda una procedura aperta indetta dalla centrale di committenza regionale per l’affidamento in concessione del servizio bar presso due strutture ospedaliere, di durata quinquennale prorogabile, con importo complessivo di euro 18.000.000. Il disciplinare qualifica tale valore come stima puramente indicativa, non impegnativa e priva di garanzia di introiti, con assunzione integrale del rischio di impresa da parte del concessionario; gli oneri di sicurezza esterni sono indicati presuntivamente in euro 450.400,00.
Risulta aggiudicataria la società prima classificata; la seconda graduata, gestore uscente, impugna l’esito. Il TAR Toscana respinge il ricorso, ritenendo che l’art. 17.2 del disciplinare, nel richiamare l’art. 108, comma 9, imponesse l’indicazione dei soli oneri aziendali e che i costi da interferenza fossero rivedibili alla stipula. Propone appello la seconda graduata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo sostiene che l’obbligo di indicare i costi esterni deriverebbe direttamente dall’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 81/2008, a prescindere dal disciplinare, costituendo voce strutturale del PEF e costo interamente a carico del concessionario. Il Collegio ritiene la censura infondata.
La Corte muove dalla lettera dell’art. 26, comma 3-ter, d.lgs. n. 81/2008, che delinea il DUVRI come documento ricognitivo dei rischi standard, integrato dal soggetto presso cui il contratto si esegue prima dell’avvio, con integrazione sottoscritta per accettazione che integra gli atti contrattuali. Da qui il carattere preliminare e presuntivo della stima.
Il disciplinare richiama espressamente l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, che impone a pena di esclusione l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali. Nessuna norma — a differenza di quanto previsto per gli oneri aziendali — impone di riprodurre in offerta la quantificazione dei costi da interferenza già effettuata nel DUVRI: una previsione siffatta sarebbe priva di utilità, perché i concorrenti non possono che tenerne conto, e la sottoscrizione per accettazione ne comporta considerazione (Cons. Stato, III, n. 5815/2015; Cons. Stato, V, n. 5070/2015).
Tale lettura è coerente con la natura degli oneri in questione come elemento estraneo alle componenti variabili dell’offerta (Cons. Stato, III, n. 4907/2020); l’eccezione opera solo se la lex specialis imponga a pena di esclusione l’indicazione, evenienza esclusa nel caso concreto. La Corte nega quindi l’eterointegrazione legale prospettata dall’appellante.
Il principio si cala nel contesto concessorio: il PEF rappresenta una cornice entro cui formulare l’offerta e deve dare adeguata evidenza del rischio operativo, non dei singoli oneri. In tema di concessioni non è dovuta l’applicazione dell’art. 95, comma 10, del codice del 2016 (Cons. Stato, V, n. 1911/2024). Il Collegio esclude anche la rinnovazione della gara per asserita oscurità della lex specialis, essendo intervenuto un chiarimento che ribadiva l’art. 11.7 del capitolato.
Quanto alle censure sui punteggi tecnici, il Collegio ritiene inappropriato desumere incongruenze da giudizi descrittivi non omogenei e non confrontabili in modo rigido. La discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo per manifeste incongruenze logiche; il metodo “atomistico” dell’appellante non dimostra l’illogicità. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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