Delibera ANAC di segnalazione priva di lesività: inammissibile il ricorso del RUP (TAR Lazio n. 5053 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui l’ANAC, nell’esercizio della funzione di vigilanza sui contratti pubblici, formula rilievi critici sull’operato della stazione appaltante e del RUP e ne dispone la trasmissione alle autorità competenti, non è impugnabile per carenza di interesse: l’atto, privo di prescrizioni vincolanti e di effetti costitutivi, costituisce mera rappresentazione di un giudizio, priva di immediata e diretta lesività. La segnalazione alle autorità inquirenti è equiparata alla denuncia, atto di dichiarazione di scienza che non incide unilateralmente sulla sfera giuridica del vigilato.
Il Fatto
Il ricorrente, RUP dei lavori di adeguamento di una darsena portuale, ha impugnato la delibera con cui l’ANAC aveva rilevato presunte irregolarità nella fase esecutiva del contratto, concernenti la mancata osservanza delle funzioni di RUP e direttore dei lavori, la procedura di accordo bonario, le varianti in corso d’opera e la redazione dell’atto di collaudo. Ha censurato l’eccessiva durata del procedimento istruttorio e il merito delle contestazioni. L’ANAC ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione, richiamando la sentenza con cui lo stesso TAR aveva definito il giudizio analogo promosso dall’Autorità Portuale. La delibera impugnata si limita a formulare rilievi e a disporne la trasmissione al Ministero, alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica: non contiene prescrizioni vincolanti nei confronti dell’Amministrazione, né statuizioni costitutive, non disponendo l’annullamento di alcun provvedimento o contratto.
La funzione esercitata è di orientamento e vigilanza, non assistita da poteri di supremazia gerarchica sulle stazioni appaltanti. La delibera non manifesta volontà autoritativa ma rappresenta un giudizio, che può essere accompagnato dall’invito all’esercizio dell’autotutela, ipotesi non ricorrente nel caso in esame.
La trasmissione alle autorità inquirenti è stata ritenuta fatto neutro, privo di conseguenze giuridiche immediatamente apprezzabili, assimilabile alla denuncia presentata da una pubblica autorità. Il Collegio ha infine escluso la natura sanzionatoria dell’atto, concludendo per la carenza di interesse e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con spese compensate.
Nota della Redazione
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