Truffa con bonifico sotto dettatura: operazione autorizzata, esclusa responsabilità banca (ABF Collegio di Roma n. 1052 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico eseguito per intero dal pagatore, che inserisca personalmente la disposizione di pagamento e tutti i fattori di autenticazione, è operazione autorizzata, anche quando sia disposto sotto la dettatura di un terzo truffatore. Resta fuori, pertanto, il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate previsto dal d.lgs. n. 11/2010 e dalla Direttiva 2015/2366/UE (PSD2). Il prestatore di servizi di pagamento risponde solo se sia dimostrato un suo contributo causale colposo concorrente. La richiesta della fattura giustificativa della causale, rimasta senza esito per il rifiuto opposto dal cliente, esaurisce gli accertamenti esigibili allo sportello. Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili alla banca senza la prova dell’exceptio doli.
Il Fatto
Una società ricorrente chiedeva la restituzione di Euro 6.504,30, residuo della perdita subita dopo l’esecuzione di un bonifico istantaneo disposto dal proprio legale rappresentante e socio su istruzioni di sedicenti operatori della banca e di un sedicente Maresciallo dei Carabinieri. Il rappresentante aveva ricevuto un SMS che lo avvisava di un pagamento anomalo e lo invitava a contattare un numero per disconoscere l’operazione. Seguendo lo schema della truffa, aveva eseguito in filiale un bonifico di Euro 49.000,00. Insospettitosi a un secondo contatto, aveva attivato un procedimento penale e recuperato Euro 43.015,70.
La ricorrente imputava alla banca la violazione degli obblighi di diligenza: avrebbe consentito un bonifico di importo superiore a Euro 10.000,00 da parte di un socio-amministratore senza autorizzazione degli altri soci, non avrebbe somministrato il questionario antiriciclaggio e non avrebbe effettuato i controlli prescritti, nonostante l’anomalia della causale. La banca eccepiva il difetto di legittimazione passiva, il proprio comportamento diligente con il recall del bonifico il giorno stesso, l’inopponibilità delle limitazioni ai poteri gestori e la colpa grave della controparte.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto collocato l’operazione, risalente al 31 ottobre 2024, sotto la vigenza del d.lgs. n. 11/2020, come modificato dal d.lgs. n. 218/2021 di recepimento della PSD2. Da qui il richiamo all’orientamento uniforme dei Collegi ABF: le operazioni eseguite per intero dal pagatore, con inserimento non solo della disposizione ma anche di tutti i fattori di autenticazione, sono da considerarsi autorizzate. Ciò esclude la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, salvo eventuali responsabilità colpose concorrenti, laddove sia dimostrato il contributo causale.
Nel caso concreto il Collegio ha escluso ogni ipotesi di responsabilità colposa della banca. L’operatore di sportello aveva chiesto l’esibizione della fattura asseritamente giustificativa del bonifico per verificare la causale; opposto il rifiuto, non si vede cos’altro avrebbe potuto fare. Quanto alle limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, non risultavano opponibili alla banca al momento della truffa, perché per l’opposizione occorre la prova dell’exceptio doli ai sensi degli artt. 2384, secondo comma, e 2475-bis, secondo comma, cod. civ., prova nella specie mancante. Dal contratto emergeva inoltre che l’operatività del conto non richiedeva il congiunto operare dei rappresentanti.
Il Collegio ha poi rilevato che dagli atti non emergeva alcun documento dal quale desumere che la ricorrente avesse esposto alla banca le richieste del truffatore, né che la banca avesse avuto possibilità di conoscerle. Sulla base delle evidenze disponibili, dunque, non sussisteva il benché minimo apporto causale della banca nella perpetrazione della frode. La conoscenza di un precedente tentativo di truffa non è stata valutata come elemento idoneo a fondare un obbligo di interruzione dell’operazione.
Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento in casi analoghi, in particolare la decisione n. 6884/2024 del Collegio di Roma, che aveva escluso la responsabilità del prestatore quando il ricorrente aveva ammesso di aver compiuto personalmente l’operazione ancorché sotto dettatura, e la decisione n. 7458/2025 del Collegio di Milano, secondo cui le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, rientrano tra quelle autorizzate. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Nota della Redazione
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