Proroga legale delle concessioni demaniali marittime fino alla stipula del nuovo rapporto (TAR Puglia n. 1205 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, non contrasta con la direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE e non va disapplicato. La proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ivi prevista ha natura tecnica: opera al solo fine di consentire l’ordinata programmazione e lo svolgimento delle procedure di affidamento, entro il limite massimo del 30 settembre 2027, senza ritardare le gare. Parimenti compatibile con il diritto dell’Unione è l’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022, che riconosce come legittima l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente fino alla stipulazione dell’atto che regola il nuovo rapporto concessorio. Ne consegue l’illegittimità degli atti comunali che fissino la scadenza della concessione in un termine anteriore, non trovando applicazione l’art. 1161 cod. nav.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative nel territorio di un Comune pugliese. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato gli atti di proroga e imposto l’avvio delle gare, il Comune ha adottato una serie di delibere e determinazioni con cui ha indetto la procedura selettiva per l’assegnazione di venti concessioni e ha fissato la scadenza del titolo in essere al 31 dicembre 2024.

La ricorrente ha impugnato gli atti di indizione e, con successivi motivi aggiunti, i verbali di gara, le comunicazioni di ammissione e la determinazione di aggiudicazione, dolendosi in particolare del mancato recepimento della disciplina sopravvenuta sulla proroga. La questione arriva al giudice perché gli atti comunali hanno accolto una lettura restrittiva della normativa, ritenuta dalla ricorrente non conforme al quadro legislativo vigente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. Respinta quella di violazione del giudicato, perché l’attuazione della sentenza del Consiglio di Stato ha richiesto un’attività amministrativa nuova, le cui concrete modalità non erano predeterminate. Respinta anche l’eccezione di mancata impugnazione degli atti presupposti, trattandosi di atti di indirizzo e di avvio non immediatamente lesivi. Infondata, infine, l’eccezione relativa alla mancata notifica all’AGCM, non qualificabile né come amministrazione resistente né come controinteressato.

Preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse in parte qua, il Collegio dichiara la parziale improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., escludendo dalla declaratoria la domanda relativa alla durata della proroga, in quanto la ricorrente conserva la qualità di concessionaria uscente.

Nel merito, il Tribunale rileva che il D.L. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, ha modificato la legge n. 118/2022, introducendo una proroga ex lege sino alla conclusione delle gare e comunque non oltre il 30 settembre 2027, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 7, la legittimità dell’occupazione da parte del concessionario uscente fino alla stipula dell’atto regolatorio.

Il Collegio ritiene che la concessione della ricorrente rientrasse tra quelle “in essere” alla data di entrata in vigore della novella, essendo stata oggetto di proroga tecnica sino al 31 dicembre 2024. Il termine del 30 settembre 2027 opera come limite massimo, potendo le amministrazioni concludere le gare anche prima.

Quanto al profilo unionale, il Tribunale prende atto dell’orientamento contrario di altra giurisprudenza amministrativa, ma conclude per la compatibilità della disciplina: la proroga non ritarda le gare, ma regola i rapporti concessori nelle more del loro svolgimento, e la sua anticipata cessazione resta possibile all’esito della procedura. Gli atti impugnati sono pertanto illegittimi in parte qua, avendo fissato la scadenza al 15 settembre 2025 anziché alla stipula del nuovo atto concessorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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