Pedana su suolo pubblico e autorizzazione separata: autonomi titoli e poteri vincolati (TAR Sicilia n. 1714 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione di occupazione di suolo pubblico e la separata autorizzazione per la collocazione di pedane amovibili costituiscono titoli distinti, l’uno successivo all’altro sul piano temporale, retti da valutazioni non sovrapponibili. Il rilascio della separata autorizzazione presuppone che il suolo sia già dato in concessione ed è subordinato a una valutazione di opportunità e necessità che si aggiunge, senza sostituirla, a quella compiuta per il plateatico. L’Amministrazione può quindi disciplinare con distinte disposizioni regolamentari due procedimenti separati, senza che ciò integri aggravamento procedimentale. Ove manchi il titolo autorizzatorio, il Comune modifica la concessione nell’esercizio di un potere vincolato, non richiedendosi motivazione su ulteriori ragioni di pubblico interesse. La repressione dell’occupazione abusiva, in quanto vincolata, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il Comune di Taormina rilasciava alla società ricorrente, con provvedimento n. 41/2023, l’occupazione di suolo pubblico per collocarvi tavoli e sedie su pedana amovibile, a condizione del rispetto di una larghezza minima della carreggiata. Nel luglio 2024 l’Area Lavori Pubblici rilevava la necessità di una separata autorizzazione per la pedana; seguiva la comunicazione di avvio del procedimento di modifica della concessione e, nelle more, un’ordinanza di inibizione e rimozione del manufatto, privo di certificazione di sicurezza e di titolo autorizzatorio.

Il procedimento si chiudeva con il provvedimento che modificava la concessione nella parte in cui consentiva il collocamento della pedana. La società impugnava gli atti chiedendo l’annullamento, il risarcimento del danno e, in subordine, l’indennizzo ex art. 21-quinquies della L. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di riunione con i ricorsi connessi, ritenendo di trattare disgiuntamente le vicende per la non completa coincidenza delle doglianze, e prescinde dalle eccezioni di rito per l’infondatezza nel merito.

Quanto al primo motivo, il Tribunale esclude la compressione delle garanzie partecipative. L’ordinanza di rimozione è stata adottata per l’assenza di certificazione di sicurezza e di autorizzazione separata, in coerenza con il comma 4 dell’art. 34 del Regolamento approvato con delibera n. 68/2023 e con l’art. 3, comma 16, della L. 94/2009: si tratta di potere vincolato di ripristino della legittimità, che non richiede previa comunicazione di avvio. Il provvedimento di modifica è invece atto autonomo, adottato al termine di un procedimento in cui la società ha ricevuto la comunicazione, ha avuto venti giorni per osservazioni e non ha depositato nulla.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Dall’art. 36 del Regolamento vigente emerge che la separata autorizzazione è titolo ulteriore rispetto alla concessione, poiché presuppone il suolo già concesso ed è subordinata a valutazioni di opportunità e necessità distinte da quelle del plateatico. Non regge quindi la tesi dell’assorbimento nel provvedimento concessorio, né quella dell’aggravamento procedimentale: rientra nella discrezionalità dell’Ente incardinare in due binari distinti iter con valutazioni non sovrapponibili.

Il richiamo all’art. 6 della L. 241/1990 è privo di pregio. Il soccorso istruttorio presuppone una carenza documentale relativa a un fatto o requisito preesistente e comprovabile; la separata autorizzazione, mai rilasciata e mai richiesta, doveva preesistere all’allocazione della pedana, e la sua produzione ex post ne avrebbe integrato illegittimamente i requisiti. Il provvedimento individua puntualmente il presupposto fattuale e giuridico, a nulla rilevando l’omessa contezza delle risultanze dei controlli della Polizia municipale.

La domanda risarcitoria è respinta: opera il principio dispositivo dell’art. 2697 c.c., senza temperamenti acquisitivi, e la ricorrente non ha provato danno, nesso causale né elemento soggettivo, restando comunque esclusa l’antigiuridicità. Fuori fuoco è la domanda di indennizzo, che presuppone l’esercizio del potere di revoca, non ricorrente nella specie. Le spese seguono la soccombenza; si esclude la lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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