Destinatari dell’ordine di demolizione e silenzio-diniego sull’istanza di sanatoria (TAR Campania n. 318 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’ordine di demolizione può essere legittimamente notificato anche al solo autore materiale dell’abuso, poiché destinatario della misura ripristinatoria è il soggetto che abbia la disponibilità, anche solo giuridica, dell’opera. Il proprietario estraneo all’abuso non è esente dall’obbligo di riduzione in pristino: l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 equipara proprietario e autore dell’abuso, con la sola conseguenza che l’ordine non costituisce titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non sospende l’efficacia dell’ingiunzione quando sull’istanza si sia formato il silenzio-diniego.
Il Fatto
Un Comune ingiungeva, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di opere abusive riscontrate su un’area privata, consistenti in un corpo di fabbrica di circa 80 mq adibito a garage/officina, in un locale tecnico di circa 8 mq, in una baracca prefabbricata di circa 10 mq e in una tettoia di circa 50 mq per ricovero auto e attrezzature. L’ordinanza veniva notificata alla responsabile dell’abuso e non alla proprietaria del fondo.
Le ricorrenti impugnavano il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo l’inefficacia dell’ingiunzione per difetto di notifica alla proprietaria, la natura meramente pertinenziale dei manufatti e la sospensione degli effetti dell’ordinanza per effetto dell’istanza di sanatoria nel frattempo presentata. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio osserva che l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 annovera tra i destinatari dell’ordine sia il proprietario dell’immobile sia l’autore dell’abuso, in ragione della natura ripristinatoria degli atti ingiuntivi in materia edilizia. Destinatario è dunque il soggetto che abbia la disponibilità dell’opera, anche solo giuridica, indipendentemente dalla sua realizzazione materiale.
L’ordinanza può essere pertanto notificata anche al solo autore materiale dell’abuso, quando non coincida con il proprietario, ovvero a entrambi. Il Collegio richiama il TAR Lazio n. 18651/2024, secondo cui il limite, nel caso di proprietario non responsabile dell’abuso, è la insuscettibilità del provvedimento a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime.
L’equiparazione tra proprietario e autore dell’abuso rivela il carattere oggettivo della misura, diretta a reintegrare immediatamente l’ordine urbanistico. Il proprietario non può liberarsi dall’obbligo di rimessione in pristino eccependo l’estraneità all’abuso: tale rilievo diventa rilevante solo nella fase dell’ottemperanza, per evitare la responsabilità solidale e la perdita dell’immobile. L’ordinanza è quindi legittima sotto questo profilo.
Sul secondo motivo, il Collegio condivide la valutazione del Comune: i manufatti non sono urbanisticamente indifferenti, avendo determinato nuovi consistenti volumi, nuovo carico urbanistico e trasformazione dell’assetto del territorio. L’intervento era dunque soggetto al previo rilascio del permesso di costruire.
Sul terzo motivo, il Collegio rileva che è preclusa in questa sede ogni disamina sulla sanabilità delle opere. In assenza di deduzioni contrarie, deve ritenersi integrata sulla istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 la fattispecie tipica del silenzio-diniego, che impedisce in radice l’invocato effetto sospensivo dell’efficacia dell’ordinanza gravata. Il ricorso è respinto, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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