Riforma della sentenza di annullamento e caducazione degli atti conseguenti senza colpa (Cons. Stato n. 2303 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riforma della sentenza che ha annullato un titolo edilizio produce la caducazione di tutti i provvedimenti adottati dall’amministrazione in sua esecuzione, in virtù del principio espresso dall’art. 336 c.p.c., richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39 c.p.a. in assenza di disciplina specifica. L’illegittimità che ne deriva è però sopravvenuta, non originaria, e non è imputabile a titolo di dolo o colpa all’amministrazione che si sia limitata a conformarsi alla sentenza esecutiva non sospesa. Non sussiste quindi la colpa dell’ente che abbia rilasciato il titolo favorevole al privato e ne abbia difeso la legittimità in giudizio, senza ostacolare la realizzazione dell’intervento. Il rigetto della domanda risarcitoria consegue all’assenza dell’elemento soggettivo, anche quando la motivazione del giudice di primo grado vada integrata nel percorso argomentativo.
Il Fatto
Una società ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno derivante da un provvedimento del 2014, con cui era stata dichiarata improcedibile la sua istanza di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione di un fabbricato e contestualmente accertata l’acquisizione ope legis al patrimonio comunale del manufatto e dell’area di sedime.
Il TAR adito ha rigettato la domanda, escludendo l’antigiuridicità della condotta e la colpa dell’amministrazione, sul rilievo che gli atti dai quali la ricorrente faceva discendere i danni erano stati confermati all’esito dei contenziosi e che il Comune aveva agito in esecuzione di una sentenza di annullamento del precedente titolo edilizio, non sospesa. La società ha proposto appello, invocando il giudicato formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2735 del 2021, che aveva ritenuto legittimo il permesso di costruire originario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli infondati ma integrando la motivazione della sentenza impugnata. Dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 2735 del 2021, che in riforma ha accertato la legittimità del permesso di costruire, deriva necessariamente la caducazione di tutti i provvedimenti adottati dal Comune in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4265 del 2013, compreso quello del 2014 da cui origina la pretesa risarcitoria.
Il fondamento è nell’art. 336 c.p.c., che esprime un principio generale compatibile con il processo amministrativo e applicabile tramite il rinvio dell’art. 39 c.p.a.: la riforma della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata. La riforma ha quindi travolto anche l’atto adottato in esecuzione della sentenza di annullamento.
Il passaggio decisivo riguarda la natura dell’illegittimità. Si tratta di un vizio successivo, non originario, non imputabile a titolo di dolo o colpa al Comune, che inizialmente aveva adottato un provvedimento favorevole alla società, la cui legittimità è stata accertata in sede giurisdizionale, e che nel contenzioso instaurato da soggetti privati si era attivato a difesa del titolo edilizio.
L’amministrazione si è limitata ad agire in conformità alla sentenza del TAR, impugnata ma non sospesa, che vincolava e orientava la sua azione. Il Collegio ne deduce che il Comune non ha agito con negligenza, ma in ossequio ai principi che impongono di rispettare e conformarsi alle sentenze esecutive. Né ha impedito alla società di realizzare il progetto immobiliare: al contrario, ha reso possibile l’iniziativa con il rilascio del titolo e con l’impugnazione della sentenza sfavorevole.
Il terzo motivo, che denuncia un’erronea applicazione del principio di soccombenza conseguente all’erroneità della decisione, resta assorbito, dovendosi escludere l’errore. L’appello è rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della necessità di integrare la motivazione di primo grado.
Nota della Redazione
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