Cloud qualificato AgID e architettura servente: legittima l’esclusione dell’offerta non conforme (TAR Lazio n. 642 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della qualificazione AgID del sistema di archiviazione dei dati critici, richiamato dal capitolato tecnico tramite rinvio alla Determinazione AgID n. 628/2021, integra la lex specialis e costituisce requisito di conformità dell’offerta, non semplice modalità esecutiva. L’offerta che colloca stabilmente i dati sanitari critici presso Data Center privi di qualificazione è difforme e va esclusa. La clausola che riconosce la libertà architetturale non consente soluzioni in violazione della normativa vigente, potendo operare solo sugli elementi accessori dell’architettura servente. La previsione di cache locali non legittima la detenzione stabile dei dati su infrastrutture non qualificate. Grava sul concorrente l’onere di presentare un’offerta conforme, non potendo imputare alla stazione appaltante la mancata qualificazione dei propri Data Center.
Il Fatto
L’Azienda sanitaria indice una procedura aperta per il noleggio full risk di un sistema RIS-PACS e CLS, di valore base pari a 8.000.000 euro oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipa un raggruppamento temporaneo di imprese, in qualità di capogruppo mandataria.
La commissione giudicatrice esclude il raggruppamento rilevando che la soluzione tecnica colloca lo storage dei dati critici presso i Data Center dell’Azienda, in contrasto con il punto 4.13 del capitolato tecnico, con il chiarimento n. 30 e con la Determinazione AgID n. 628/2021. Il concorrente propone istanza di autotutela, quindi impugna l’esclusione davanti al TAR. La stazione appaltante conferma l’esclusione e integra la motivazione; nelle more la gara si conclude con l’aggiudicazione in favore di altro raggruppamento. Il ricorrente estende l’impugnazione con plurimi atti di motivi aggiunti, contestando anche la mancata esclusione delle prime due graduate, fondate su architetture analoghe.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’Azienda. La produzione in giudizio dell’offerta economica non determina alcun effetto espulsivo, perché l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento sul punto. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.: l’interesse alla decisione resta integro.
Nel merito, il punto di partenza è la lex specialis. Il capitolato richiama espressamente il Regolamento della Determinazione AgID n. 628/2021 e prescrive che la piattaforma sia conforme alla normativa sui dati critici. Il punto 4.13 impone che la soluzione architetturale rispetti i requisiti delle direttive AgID e ACN per ospitare dati classificati critici. Il chiarimento n. 30 precisa che il sistema deve essere ospitato su infrastruttura qualificata, salva la possibilità di cache locali.
Accertato che i Data Center aziendali non sono qualificati e risultano classificati nel “gruppo B”, con dismissione obbligatoria, il Collegio ritiene la censura di difetto di motivazione improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta l’integrazione motivazionale. È invece infondato il rilievo secondo cui il requisito sarebbe stato introdotto dal chiarimento: la qualificazione è prescritta direttamente dal capitolato. Il requisito opera sulla validità dell’offerta, non solo sull’esecuzione del contratto.
La clausola sulla libertà architetturale non consente di derogare alle normative vigenti: opera su software, hardware e funzionalità accessorie. La previsione di cache locali non introduce contraddittorietà, perché tali copie temporanee servono alla refertazione e non alla detenzione stabile dei dati. Il concorrente, peraltro attuale gestore del servizio, è tenuto all’onere di presentare un’offerta conforme: la mancata qualificazione dei Data Center dell’amministrazione non è imputabile a quest’ultima. L’offerta difforme integra un’ipotesi di aliud pro alio.
Il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono respinti. Ne consegue la carenza di interesse del concorrente legittimamente escluso a contestare l’aggiudicazione, con improcedibilità dei successivi motivi aggiunti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 2.500 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna parte.
Nota della Redazione
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