Demolizione per abuso su suolo pubblico e in zona vincolata (Cons. Stato n. 4318 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di costruzioni abusive eseguite su suoli di proprietà pubblica costituisce conseguenza vincolata dell’accertata abusività dell’opera e non richiede alcuna specifica motivazione sull’interesse pubblico al ripristino, né la comparazione dei contrapposti interessi. La natura vincolata del provvedimento esclude che il mero decorso del tempo possa fondare un affidamento meritevole di tutela. In presenza di interventi realizzati in zona vincolata, la sanzione ripristinatoria si applica a prescindere dal titolo edilizio astrattamente necessario, rilevando unicamente l’esecuzione dell’opera in area sottoposta a vincolo e in assoluta carenza di titolo abilitativo, paesaggistico e urbanistico. Non integra volume tecnico il manufatto che, per dimensioni e funzione, sia dotato di autonoma utilità rispetto alla costruzione principale.

Il Fatto

Il Comune di Pozzuoli ingiungeva al ricorrente la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza di permesso di costruire: l’occupazione di un locale commerciale con cambio di destinazione d’uso e diversa distribuzione interna, oltre alla realizzazione di un manufatto in blocchi di lapil-cemento di sedici metri quadrati e altezza di circa tre metri sotto il portico del fabbricato. L’amministrazione qualificava l’intervento come eseguito su area di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari, richiamando l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, e rilevava il vincolo paesaggistico gravante sull’intera zona.

Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la riconducibilità delle opere a manutenzione straordinaria e a volumi tecnici, l’astratta possibilità di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, il difetto di motivazione e la violazione delle garanzie procedimentali. Il TAR Campania respingeva il ricorso, ritenendo legittimo l’atto ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 e non configurabili i volumi tecnici. Proponeva appello il soccombente.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. La censura di difetto di motivazione è infondata: il Comune ha descritto compiutamente le opere abusive e l’appellante non ha smentito in concreto la tipologia degli abusi riscontrati, consistenti nel cambio di destinazione d’uso e nella creazione di volumetria aggiuntiva a servizio dell’appartamento.

L’intervento costituisce trasformazione edilizia del territorio e, ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico dell’Edilizia, è soggetto al previo rilascio del permesso di costruire: anche il solo cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale ha trasformato il territorio dal punto di vista edilizio. Il Collegio esclude la natura di volume tecnico, poiché il manufatto è volto a creare nuove autonome utilità funzionali, e nega la qualificazione pertinenziale, riconoscibile solo per opere di modestissima entità e accessorie rispetto a quella principale.

Quanto all’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, l’abuso su suolo di proprietà pubblica determina quale unica ed esclusiva conseguenza la demolizione a spese del responsabile, senza ipotesi alternative. Dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che non esige specifica motivazione né comparazione degli interessi e non deve tenere conto del lasso di tempo intercorso, come affermato da Consiglio di Stato Sez. VII n. 1653 del 2024 e Sez. II n. 2816 del 2025.

La zona è soggetta ai vincoli del D.M. del 12.09.1957 e del d.lgs. n. 42/2004 e rientra nel Piano Paesistico dell’Area Flegrea, dove non è consentito alcun incremento dei volumi esistenti. L’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 impone la demolizione per le opere costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico: vige un principio di indifferenza del titolo astrattamente necessario, rilevando solo l’esecuzione in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo (Consiglio di Stato Sez. VII n. 9557 del 2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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