Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 2205 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, fatta valere dalla parte ricorrente in vista dell’udienza, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Non ricorrono invece i presupposti della cessazione della materia del contendere quando la parte non alleghi e non dimostri in che modo abbia conseguito, anche parzialmente, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. L’evoluzione della vicenda contenziosa può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura sanitaria privata accreditata, ha impugnato davanti al TAR Lombardia la delibera regionale recante le determinazioni per la gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019, censurando alcune disposizioni delle regole di gestione in materia di tempi di attesa, di DRG ad alto rischio di inappropriatezza e di determinazione del budget per le prestazioni ambulatoriali.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha esteso il gravame al contratto provvisorio e al contratto integrativo conclusi con l’ATS competente, oltre che ai relativi provvedimenti di approvazione, deducendone l’illegittimità in via derivata e, in parte, autonoma. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità, rappresentando la cessazione della materia del contendere quanto ai 108 DRG e la sopravvenuta carenza di interesse per gli altri motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza depositata dalla ricorrente e la qualifica come sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito. La declaratoria consegue all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina i casi di improcedibilità del ricorso.
Il Tribunale esclude tuttavia che sussistano i presupposti della cessazione della materia del contendere. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca dunque quel materiale che consentirebbe di ricostruire, in via ipotetica, la fondatezza delle prospettazioni iniziali.
La distinzione è netta: la cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenuta soddisfazione della pretesa, mentre la carenza di interesse opera quando la parte rinuncia a coltivare la domanda, indipendentemente dall’esito che quella domanda avrebbe potuto ricevere. Il Collegio si attiene alla seconda qualificazione, coerente con la prospettazione della stessa ricorrente.
La declaratoria di improcedibilità travolge, per effetto del rapporto di dipendenza dedotto, anche i motivi aggiunti avverso le deliberazioni di approvazione dei contratti e i contratti medesimi. Il venir meno dell’interesse sui motivi del ricorso introduttivo si riflette sulle censure proposte in via derivata.
Quanto alle spese, l’evoluzione della vicenda contenziosa ne giustifica la compensazione integrale. Il dispositivo dichiara improcedibili ricorso e motivi aggiunti e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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