Compensazione prezzi ed esclusione in caso di accesso al Fondo Opere Indifferibili (TAR Puglia n. 137 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di compensazione prezzi di cui all’art. 26, comma 6-ter, del decreto-legge n. 50 del 2022 ha natura alternativa e non complementare rispetto al beneficio del Fondo per le Opere Indifferibili previsto dal comma 7 della medesima disposizione. Tali strumenti, pur condividendo la finalità di mitigazione degli effetti degli eccezionali incrementi dei prezzi, operano in fasi diverse: il Fondo ha carattere anticipatorio, consentendo l’adeguamento ex ante dei quadri economici; la compensazione prezzi opera ex post, a lavori in corso, per i maggiori oneri derivanti da oscillazioni imprevedibili. L’appaltatore che abbia beneficiato del Fondo per un intervento, con gara indetta sulla base di prezzi aggiornati, non può pretendere il riconoscimento della compensazione prezzi per il medesimo intervento, difettando il presupposto normativo di accesso al meccanismo compensativo. Il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza volta a ottenere un beneficio legislativamente incompatibile con la situazione dell’appalto non configura inerzia illegittima.

Il Fatto

Un consorzio, aggiudicatario di un accordo quadro per lavori finanziati dal PNRR, stipulava con l’ASL un contratto specifico per la realizzazione di una casa della comunità. Dopo l’emissione del secondo stato di avanzamento lavori, il consorzio lamentava l’eccezionale incremento dei prezzi dei materiali e chiedeva alla stazione appaltante l’adozione di un SAL straordinario per la compensazione prezzi, quantificando i maggiori oneri. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, il consorzio adiva il giudice amministrativo per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e per il riconoscimento del diritto alla compensazione, invocando anche la nomina di un commissario ad acta.

Nel giudizio si costituivano l’ASL, che eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti, in qualità di centrale di committenza, che chiedeva l’estromissione per difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia, disponendone l’estromissione: la centrale di committenza aveva svolto un ruolo limitato alla fase di affidamento, mentre il contratto specifico era stato stipulato autonomamente fra l’ASL e il consorzio, restando l’Agenzia estranea alla fase esecutiva e ai poteri provvedimentali inerenti alla gestione del contratto.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto la pretesa del ricorrente fondata su una premessa erronea, ossia sulla cumulabilità del meccanismo compensativo straordinario con il beneficio del Fondo per le Opere Indifferibili. I due istituti hanno natura alternativa: il Fondo, di carattere anticipatorio, consente l’adeguamento ex ante dei quadri economici per il regolare avvio delle gare; la compensazione prezzi, invece, opera ex post a lavori in corso, per far fronte a oscillazioni ulteriori e imprevedibili, ed è finanziata da una distinta linea di bilancio.

L’amministrazione ha documentalmente provato che l’appalto aveva beneficiato del contributo FOI, che aveva permesso di bandire la gara su prezzi già aggiornati. Di conseguenza, veniva meno il presupposto per l’accesso al fondo compensativo, applicabile solo agli appalti che non avessero usufruito del Fondo. La mera proroga temporale della misura non ne altera la natura eccezionale né i requisiti di applicazione.

La questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata è stata ritenuta pretestuale, poiché basata su un’interpretazione della norma manifestamente infondata: il legislatore ha previsto percorsi differenziati ma coerenti per interventi con distinti momenti di avvio ed esecuzione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti processuali e, ad abundantiam, respinto nel merito per manifesta infondatezza, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *