Parere paesaggistico tardivo non vincolante e motivazione per relationem illegittima (TAR Molise n. 102 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quarantacinque giorni assegnato dalla legge per rendere le determinazioni in sede di conferenza di servizi è perentorio, con la conseguenza che il parere della Soprintendenza reso oltre tale termine è tardivo e perde il proprio carattere vincolante, ma non è tamquam non esset. L’Amministrazione procedente, pertanto, non è dispensata dall’obbligo di decidere in autonomia, dovendo sorreggere l’eventuale diniego con motivazione propria che si faccia carico delle ragioni del dissenso. È illegittimo il provvedimento conclusivo negativo della conferenza che recepisca il parere tardivo mediante motivazione per relationem, senza alcuna autonoma valutazione istruttoria.
Il Fatto
Un giovane agricoltore, proprietario di un terreno agricolo, presentava istanza per la realizzazione di due capannoni avicoli, finanziata con fondi PNRR. Il SUAP associato incardinato presso la Provincia indiceva la conferenza di servizi, assegnando alle amministrazioni coinvolte un termine di sessanta giorni per rendere i pareri di competenza. Solo la Soprintendenza si esprimeva, in senso negativo, con nota del 5 gennaio 2023; il procedimento si concludeva con determina negativa del 26 gennaio 2026, fondata sul richiamo per relationem al predetto parere. Avverso tale esito negativo proponeva ricorso l’interessato, lamentando, tra l’altro, la tardività del parere e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso la tesi del ricorrente secondo cui l’area non sarebbe stata soggetta a vincolo paesaggistico, ritenendo applicabile l’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 in ragione dell’efficacia conformativa dei piani paesistici regionali, equiparati a dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Ha invece accolto la censura relativa all’illegittimità del termine di sessanta giorni fissato dall’Amministrazione procedente per il rilascio dei pareri, in violazione dell’art. 13 del D.L. n. 76/2020 e dell’art. 14-bis, comma 2, lett. c), legge n. 241/1990, che stabiliscono un termine massimo di quarantacinque giorni per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica. Tale termine è stato considerato perentorio, sulla base del principio per cui l’Amministrazione non dispone di un autonomo potere di gestione dei termini procedimentali.
Ne ha tratto la conseguenza che il parere della Soprintendenza, reso oltre il termine di legge, deve ritenersi tardivo e, pertanto, privo del suo carattere di vincolatività. Tuttavia, la Corte ha escluso l’applicabilità del meccanismo del silenzio-assenso di cui all’art. 17-bis legge n. 241/1990, in ragione delle peculiarità della vicenda, essendo stato il parere reso nel rispetto del termine comunque assegnato dall’Amministrazione procedente.
Il vizio risiede, piuttosto, nella circostanza che l’Amministrazione procedente, erroneamente ritenendo il parere vincolante, ha adottato la determinazione conclusiva negativa della conferenza limitandosi a motivare per relationem, senza svolgere alcuna autonoma istruttoria. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi, considerando il parere alla stregua di un atto endoprocedimentale non vincolante.
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Nota della Redazione
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