Demolizione edilizia: ordine reale e diversa distribuzione interna (TAR Puglia n. 179 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo ha carattere reale e colpisce il proprietario attuale del bene, a prescindere dall’autore materiale dell’abuso; la relativa censura di difetto di legittimazione passiva è pertanto priva di fondamento. La mera diversa distribuzione degli ambienti interni, in assenza di modifiche alla consistenza planimetrica e volumetrica, non giustifica l’adozione dell’ordine di demolizione, potendo al più dare luogo all’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Le censure relative alla possibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio delle parti conformi e alla mancata individuazione dell’area di sedime rilevano unicamente in fase esecutiva e non inficiano la legittimità del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario dal 1996 di un immobile a due piani fuori terra con locali deposito al piano interrato, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Porto Cesareo ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento contestava una serie di abusi: lievi ampliamenti planimetrici e volumetrici del locale commerciale al piano terra, divisione dell’immobile in due distinte unità commerciali, realizzazione di due tratti di recinzione, ampliamento dell’abitazione al primo piano con chiusura di parte della veranda e diversa distribuzione degli ambienti interni. L’atto intimava inoltre, in caso di inottemperanza, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e l’applicazione di una sanzione pecuniaria di ventimila euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune non si è costituito. Ha spiegato intervento ad opponendum il fratello del ricorrente, titolare di un diverso immobile. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ordine per impossibilità di demolire il locale commerciale senza pregiudizio della parte conforme, per difetto di legittimazione passiva essendo gli abusi realizzati dal genitore, per la mancata individuazione dell’area di sedime e per l’illegittimità della demolizione in relazione alla ridistribuzione degli spazi interni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina separatamente i diversi abusi contestati. Quanto agli ampliamenti del locale commerciale al piano terra, il Collegio osserva che l’assunto secondo cui la demolizione non potrebbe avvenire senza pregiudizio della parte realizzata in conformità rileva unicamente nella fase esecutiva, senza comportare illegittimità dell’ordinanza, richiamando in tal senso TAR Napoli, II, n. 833 del 2023 e la giurisprudenza ivi citata.
Riguardo alla divisione in due unità commerciali e alla realizzazione delle recinzioni, il Collegio rileva che il ricorrente riconosce egli stesso l’abuso, avendo dichiarato di aver presentato istanza per i lavori necessari al ripristino. Analogo ragionamento vale per il volume aggiunto adibito a cucina: il ricorrente ha depositato documentazione attestante la richiesta di autorizzazione alle operazioni di demolizione. Trattasi in entrambi i casi di abuso pacificamente ammesso, con conseguente legittimità dell’ordinanza.
Il Tribunale accoglie invece la censura relativa alla diversa distribuzione degli ambienti interni. Per condivisa giurisprudenza amministrativa, tale situazione giustifica al più l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, ma non anche l’adozione dell’ordine di demolizione. Su questo punto l’atto impugnato è annullato.
Il Collegio ritiene poi inconferente la censura sul difetto di legittimazione passiva, per essere gli abusi realizzati dal genitore: la questione non rileva rispetto all’ordine di demolizione, che, avendo carattere reale, colpisce l’attuale proprietario del manufatto abusivo, come affermato da TAR Roma, II, n. 12864 del 2023. Inconferenti sono anche le doglianze sulla mancata individuazione dell’area di sedime, rilevanti solo in sede esecutiva e non idonee a viziare la legittimità dell’ordine, secondo TAR Napoli, VII, n. 4954 del 2023.
Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento dell’atto limitatamente alla contestazione sulla diversa distribuzione degli ambienti interni e rigetto delle altre censure. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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