Risarcimento danni da concessione annullata: irrilevante l’illegittimità senza colpa della p.a. (TAR Puglia n. 180 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e richiede, oltre ai presupposti oggettivi (danno, ingiustizia, nesso causale), anche l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. L’illegittimità del provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce solo un indice presuntivo della colpevolezza, da valutare insieme al grado di chiarezza della normativa, alla semplicità dei fatti e all’ampiezza della discrezionalità. La colpa è esclusa quando l’errore dell’amministrazione risulta scusabile e quando l’amministrazione competente non è mai venuta a conoscenza dell’istanza concorrente. Ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. non è risarcibile il danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare, ha impugnato la concessione demaniale marittima e il correlato permesso di costruire rilasciati a un terzo per la realizzazione di uno stabilimento nella medesima località. Il TAR aveva annullato entrambi gli atti con una precedente sentenza, confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato.
Ottenuta la declaratoria di illegittimità, la società ha proposto domanda di risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. nei confronti della Regione e del Comune, assumendo che l’annullamento degli atti costituisse titolo sufficiente per la condanna delle amministrazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della pretesa: la responsabilità da illegittimità provvedimentale è di natura aquiliana e impone la rigorosa dimostrazione di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che il principio dispositivo dell’art. 2697 c.c. opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
Sul piano soggettivo, l’illegittimità dell’atto è solo uno degli indici presuntivi di colpevolezza, da ponderare con il grado di chiarezza della normativa, la semplicità degli elementi di fatto e l’ampiezza della discrezionalità esercitata.
Applicando tali criteri, il TAR esclude la colpa del Comune. L’istanza della ricorrente era stata qualificata come ampliamento e non come comparazione, era stata erroneamente indirizzata al Comune anziché alla Regione e non indicava le aree esatte da utilizzare. Tali circostanze, pur non idonee a sanare l’illegittimità della concessione, rendono scusabile l’errore dell’amministrazione comunale.
Quanto alla Regione, la Convenzione rep. n. 6487/2003 attribuiva al Comune l’attività di comparazione delle istanze concorrenti. Poiché né la ricorrente né il Comune avevano mai trasmesso l’istanza del terzo alla Regione, questa aveva rilasciato la concessione all’esito dell’istruttoria comunale, ignorando la presentazione dell’istanza concorrente. Anche nei suoi confronti difetta dunque l’elemento soggettivo.
Ad abundantiam, il Collegio rileva l’esclusione del danno ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., norma ritenuta ricognitiva dei principi dell’art. 1227 c.c. e applicabile anche alle fattispecie anteriori al Codice. La ricorrente aveva rinunciato alla tutela cautelare, non aveva presentato nuova istanza dopo la scadenza della concessione del terzo e non aveva impugnato i successivi atti concessori. L’inerzia protratta per circa tredici anni, fino alla proposizione del giudizio, elide le conseguenze dannose imputabili alle amministrazioni. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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