Diffida a demolire opere sul corso d’acqua pubblico spetta al Tribunale superiore (TAR Liguria n. 128 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto gli ordini di demolizione e di ripristino di opere che interferiscono con un corso d’acqua pubblico appartengono alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 r.d. n. 1775 del 1933. Il riparto non muta per il fatto che il provvedimento sia adottato dal Comune in veste di autorità urbanistica e richiami l’art. 35, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001. La natura demaniale del bene idrico attratto in causa determina il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che dichiara l’inammissibilità del ricorso e indica il giudice munito.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la diffida a demolire emessa dal Comune nel dicembre 2022. Il provvedimento le contestava la realizzazione di opere presso il Fosso della Grifonara in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione idraulica, con riferimento alla demolizione, occlusione e spostamento di un corso d’acqua tombato appartenente al reticolo idrografico regionale. L’amministrazione le intimava di eliminare l’elemento di deviazione del canale e di eseguire un intervento di adeguamento concordato con la Regione e con il Comune, a propria cura e spese, entro un termine perentorio.

La domanda cautelare veniva respinta per difetto di periculum in mora. Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato l’ordinanza comunale del settembre 2023, adottata a seguito della diffida. Anche questa seconda istanza cautelare è stata respinta, con rilievo del difetto di giurisdizione. All’udienza pubblica la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che i provvedimenti impugnati riguardano opere realizzate sul Fosso della Grifonara, corso d’acqua pubblico in quanto rappresentato nelle mappe come appartenente al reticolo regionale. Da ciò deriva l’appartenenza della controversia alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 143 r.d. n. 1775 del 1933, richiamato dalla giurisprudenza amministrativa. Il Collegio cita TAR Veneto, Sez. II, n. 3308 del 2006, resa proprio in tema di ordini di demolizione riguardanti opere interferenti con corsi d’acqua pubblici. In quel precedente si era affermato che la giurisdizione spetta al Tribunale superiore anche quando l’amministrazione disponga l’esecuzione d’ufficio degli interventi di ripristino relativi all’abusivo intubamento di un corso d’acqua demaniale.

Il Collegio valorizza inoltre la propria precedente pronuncia. La Sezione aveva già declinato la giurisdizione in favore del Tribunale superiore in una controversia connessa, avente ad oggetto la domanda risarcitoria e l’inibitoria della SCIA che aveva legittimato gli interventi poi oggetto dei provvedimenti di demolizione (TAR Liguria, Sez. II, n. 713 del 2023). L’identità del bene idrico coinvolto conferma il riparto.

La qualificazione dei provvedimenti come atti di polizia edilizia non assume rilievo dirimente. Ciò che conta è l’incidenza dell’ordine di ripristino sul demanio idrico, che attira la materia nella competenza del giudice speciale. Il ricorso è pertanto inammissibile, con indicazione del giudice munito di giurisdizione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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