Onere motivazionale dell’ordine di demolizione e natura vincolata del potere repressivo (TAR Lazio n. 303 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di manufatti abusivi costituisce espressione di una potestà vincolata e non discrezionale, sicché non è configurabile il vizio di eccesso di potere. Il provvedimento repressivo-ripristinatorio è sorretto da adeguata motivazione quando l’Amministrazione provvede alla compiuta descrizione delle opere abusive, sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo, e constata la loro esecuzione in assenza o in difformità dal titolo richiesto dalla legge. La mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto, stante il carattere di atto dovuto degli interventi repressivi in materia edilizia, ove la parte non dimostri che la partecipazione avrebbe condotto a una diversa conclusione.
Il Fatto
La società ricorrente impugna l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Frosinone le ha ingiunto la demolizione di plurimi manufatti realizzati in assenza di permesso di costruire su un terreno identificato in catasto. Le opere consistono in tettoie, fabbricati adibiti a magazzino, officina, ufficio e cucina, descritte analiticamente nel provvedimento.
La società deduce la violazione delle garanzie partecipative, poiché l’Amministrazione non avrebbe comunicato l’avvio del procedimento. Sostiene inoltre che le opere sarebbero precarie e amovibili, riconducibili all’edilizia libera, e che difetterebbe la motivazione in ordine alla necessità del titolo abilitativo. Il ricorso giunge al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che lo rigetta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura relativa all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Richiamando l’art. 21-octies, l. n. 241 del 1990, i giudici rilevano che gli atti repressivi di illeciti edilizi hanno carattere di atto dovuto. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la partecipazione procedimentale avrebbe determinato una differente conclusione del procedimento, come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa sul punto.
Passando ai motivi di eccesso di potere, esaminati congiuntamente, il TAR nega che il vizio sia configurabile. La potestà repressiva degli abusi edilizi ha natura vincolata, con la conseguenza che l’Amministrazione non dispone di margini di apprezzamento discrezionale. La scelta di ingiungere la demolizione discende direttamente dall’accertamento dell’abuso.
Il Collegio precisa poi i contorni dell’onere motivazionale. L’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando contiene la compiuta descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro esecuzione in assenza o in difformità dal titolo abilitativo. La descrizione deve essere morfologica, costruttiva, dimensionale e ubicativa, con puntuale indicazione degli estremi catastali, unitamente all’individuazione delle violazioni accertate.
Nel caso concreto il Comune ha adempiuto a tale onere: il provvedimento descrive puntualmente gli illeciti contestati sotto ogni profilo rilevante. Gli interventi, lungi dal costituire opere precarie, integrano interventi di nuova costruzione funzionali all’esercizio di attività commerciali, per i quali era necessario il previo rilascio del permesso di costruire.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune.
Nota della Redazione
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