Decadenza da concessione demaniale marittima per opere abusive e occupazione sine titulo (TAR Lazio n. 305 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale marittima ex art. 47, comma 1, lett. b) ed f), cod. nav. può fondarsi sulla occupazione di una superficie maggiore di quella assentita e sulla realizzazione di opere difformi dal titolo, posto che l’art. 24 d.P.R. n. 328/1952 impone l’autorizzazione preventiva per qualsiasi variazione dell’estensione della zona concessa e delle opere. Il potere di decadenza non è vincolato, ma espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, e richiede un inadempimento di non scarsa importanza del concessionario, valutato alla stregua dell’art. 1453 c.c. Esso è autonomo rispetto al processo penale e non presuppone la previa adozione di ordini di demolizione o di diffida a sanare.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare su un’area di mq 2.500,00, impugnava la nota con cui il Comune ne aveva dichiarato la decadenza ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b) ed f), cod. nav., insieme alla comunicazione di avvio del procedimento. A monte, sopralluoghi congiunti dell’Agenzia del demanio, della Capitaneria di porto e del Provveditorato interregionale avevano accertato un’estensione di fatto pari a mq 3.084,05, un fronte mare e una profondità non conformi al titolo, oltre a numerosi interventi edilizi privi di titoli edilizi, paesaggistici e demaniali.

In sede penale era stato disposto un sequestro preventivo, poi annullato dal tribunale del riesame. Il ricorrente lamentava difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà con gli esiti del processo penale e carenza di proporzionalità, nonché l’assenza di una previa diffida a sanare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione del giudizio. L’accertamento del rispetto dei limiti spaziali del titolo rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di beni pubblici ex art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., senza pregiudizialità rispetto ad altre sedi.

Sul primo motivo, il Tribunale richiama l’art. 24 d.P.R. n. 328/1952: la concessione è rilasciata entro i limiti di spazio, tempo, opere e facoltà risultanti dal titolo, e ogni variazione deve essere preventivamente richiesta. La realizzazione di opere diverse rende le stesse abusive sotto il profilo demaniale se non autorizzate, senza che rilevi la distinzione qualitativa o quantitativa degli interventi né la loro incidenza sul piano edilizio, come affermato da Cons. Stato, sez. VII, n. 10810 del 2022 e sez. VI, n. 4951 del 2016. L’adozione o meno di un ordine di demolizione resta irrilevante, essendo peraltro intervenuta solo dopo i fatti.

Quanto all’occupazione sine titulo, il Collegio ritiene incontroverso il dato spaziale e valorizza la relazione tecnica, con misurazioni GPS e distanziometro laser, che attesta un’estensione e un fronte mare non coincidenti con quelli autorizzati. Il ricorrente non ha offerto alcuna perizia di parte idonea a contrastare tali rilievi, limitandosi a dedurre l’incidenza delle maree, tesi smentita dai fenomeni di erosione costiera.

Il terzo motivo è dichiarato infondato. L’art. 47 cod. nav. non configura un potere vincolato: la locuzione “può dichiarare” esprime una significativa discrezionalità, con un momento tecnico e uno amministrativo, ove l’inadempimento va valutato in termini di non scarsa importanza (richiamati Cons. Stato, sez. VII, n. 7585 del 2023 e n. 7768 del 2023). Il Comune ha congruamente motivato sulla gravità dei fatti e sul venir meno del rapporto fiduciario, rendendosi preminente l’interesse alla riacquisizione del bene.

Quanto alla censura sull’assenza di diffida, la decadenza non la presuppone, trattandosi di atto di risoluzione unilaterale per inadempimento. Il rigetto consegue alla complessità delle violazioni del titolo e alle valutazioni operate dall’Amministrazione, immuni da vizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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