Sopravvenuta demolizione dell’opera e improcedibilità dell’appello per carenza di interesse (Cons. Stato n. 2045 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La demolizione dell’opera edilizia oggetto del diniego di sanatoria, intervenuta nelle more del giudizio di appello, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e impone la declaratoria di improcedibilità dell’appello. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. Il giudice può desumere la carenza di interesse anche da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti, a norma dell’art. 87, comma 4, cod. proc. amm.. Non ricorre cessazione della materia del contendere, che presuppone l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio: la demolizione, lungi dal soddisfarlo, lo elide alla radice. La pronuncia ha natura di rito e giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda una serra fissa realizzata in zona agricola e accertata dalla polizia municipale nel 2010 in luogo di una serra temporanea oggetto di precedente comunicazione. Il Comune aveva respinto nel 2011 una prima domanda di sanatoria per mancanza del programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale e per incompatibilità con il regolamento urbanistico. Quel diniego era stato impugnato senza successo davanti al TAR Toscana e poi al Consiglio di Stato, che aveva escluso la sanabilità dell’opera.
Nel 2017 la parte ha presentato una nuova domanda di sanatoria, sostenendo che la sopravvenuta legge regionale n. 65 del 2014 aveva eliminato il programma aziendale e che la conformità urbanistica doveva valutarsi solo rispetto agli strumenti comunali. Il Comune ha rigettato l’istanza per difetto di doppia conformità. Il TAR Toscana ha respinto il ricorso. In appello il Comune ha depositato la comunicazione di fine lavori della demolizione della serra, eccependo la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la demolizione dell’opera oggetto del diniego di sanatoria è intervenuta prima della decisione e ha dato atto che la stessa parte appellante ha riconosciuto la cessata materia del contendere. Su questo presupposto si concentra la qualificazione giuridica della vicenda.
Il punto di diritto è la distinzione tra carenza di interesse sopravvenuta e cessazione della materia del contendere. Quest’ultima definisce il giudizio nel merito e richiede l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato. La demolizione, invece, non soddisfa l’interesse dell’appellante alla sanatoria: lo rende definitivamente irrealizzabile. Manca, dunque, l’interesse concreto ed attuale che deve permanere fino alla conclusione del giudizio.
Il Consiglio di Stato richiama l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. Sul piano probatorio applica l’art. 87, comma 4, cod. proc. amm., che consente di desumere la carenza di interesse da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti. La demolizione documentata dal Comune costituisce, per il Collegio, comportamento inequivocabile in tal senso.
A sostegno della distinzione la decisione richiama Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2026, n. 342 e Cons. Stato, Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227, che riconducono la cessazione della materia del contendere alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale. L’appello è quindi dichiarato improcedibile.
La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio. Il Collegio ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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