Indennità trasferimento per soppressione sede limitrofa solo se comune confinante (Cons. Stato n. 2046 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di trasferimento d’autorità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001, il trasferimento disposto per soppressione o dislocazione della sede di provenienza integra un trasferimento d’ufficio e dà diritto al trattamento economico a prescindere dalle clausole di accettazione o di gradimento sottoscritte dal militare, che valgono come acquiescenza alla sede assegnata e non come rinuncia al credito. La clausola con cui il dipendente dichiara di accettare il trasferimento “senza oneri per l’amministrazione” non integra né remissione del debito né rinuncia espressa a un credito futuro, non essendo lo stesso ancora acquisito al patrimonio del rinunciante. Ai sensi del comma 1 bis dell’art. 1 della legge n. 86/2001, introdotto dalla legge di stabilità 2013, l’indennità spetta solo se la sede di destinazione, oltre a distare più di dieci chilometri, sia ubicata in un comune non confinante con quello della sede soppressa, dovendosi intendere “limitrofa” come sede situata in comune confinante. Il diritto non sorge automaticamente per effetto del trasferimento, ma richiede l’accertamento cumulativo di tutti gli elementi costitutivi, demandato all’amministrazione in sede conformativa.

Il Fatto

Gli appellanti sono militari dell’Aeronautica che prestavano servizio presso il 1° deposito centrale di Monterotondo, soppresso nel 2014. Con provvedimento del 24 febbraio 2014 la direzione per l’impiego del personale militare dispose il loro trasferimento d’autorità presso varie sedi, qualificandolo espressamente “senza oneri a carico dell’amministrazione”, avendo gli interessati sottoscritto l’apposita clausola contenuta nel modulo delle “dichiarazioni sedi di gradimento”.

Con istanza del 19 settembre 2016 i militari chiesero il riconoscimento dell’indennità di trasferimento e dell’indennità di prima sistemazione. L’amministrazione confermò il diniego. Il TAR Lazio, con sentenza n. 17723 del 2022, respinse il ricorso compensando le spese. I ricorrenti hanno proposto appello, deducendo l’errata applicazione dell’art. 1236 cod. civ. per asserita nullità della rinuncia e l’errata imputazione del valore di acquiescenza alle dichiarazioni di adesione al trasferimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina e dei principi espressi dall’Adunanza plenaria n. 23 del 2011 e dall’Adunanza plenaria n. 1 del 2016. Il trasferimento d’autorità si connota per la finalità di soddisfare in via primaria l’interesse pubblico: la movimentazione determinata dalla soppressione della sede risponde a una scelta esclusiva dell’amministrazione e integra quindi gli estremi dell’istituto, a prescindere da clausole di gradimento o accettazione.

La Corte esclude che le dichiarazioni rese dai militari nei moduli predisposti unilateralmente valgano come rinuncia al trattamento economico. Esse non costituiscono remissione di un credito non ancora acquisito al patrimonio del dichiarante, né rinuncia espressa e inequivoca a un diritto futuro, in difetto di una chiara statuizione in tal senso. Esse producono soltanto l’acquiescenza alla sede di destinazione e agli effetti del trasferimento.

Sul piano sostanziale, poiché il provvedimento è successivo all’entrata in vigore del comma 1 bis, l’indennità richiede l’accertamento cumulativo di due elementi: che la nuova sede sia situata in un comune non confinante rispetto a Monterotondo e che disti oltre dieci chilometri, misurati secondo il criterio della sede di servizio e la normale percorrenza stradale. Il Collegio interpreta il termine “limitrofa” in stretta adesione all’origine etimologica, come confinante: la sola vicinanza tra comuni non confinanti non esclude il diritto.

Quanto all’indennità di prima sistemazione e alle altre indennità accessorie, la Corte ne afferma la natura distinta ma dipendente rispetto all’indennità di trasferimento: esse non spettano ove difetti il diritto a quest’ultima e, in ogni caso, sono subordinate a presupposti ulteriori, primo fra tutti l’effettivo mutamento di residenza o domicilio, che l’amministrazione deve verificare.

L’appello è quindi accolto nei limiti indicati, con riforma della sentenza e accoglimento del ricorso di primo grado; l’accertamento concreto delle condizioni è rimesso all’amministrazione in sede conformativa, onde evitare ingiustificati esborsi. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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