Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 132 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione, senza che questa abbia dato esecuzione al titolo, legittima l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo di esecuzione integrale del giudicato. In presenza di una pretesa di natura meramente economica, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente interno all’ente, con assunzione delle funzioni solo su istanza del creditore e dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione. La sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria dell’adempimento, è sufficiente a escludere la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., quando non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. L’inottemperanza non contestata al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, con la sentenza n. 139/2024, ha dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della Carta del Docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per determinati anni scolastici e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione degli atti necessari per assicurarne il godimento, mediante accredito della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, attestato dalla cancelleria in data 19 settembre 2024.

La ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo e propone ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria di stile. La causa è trattenuta in decisione all’udienza camerale del 20 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che, tra la notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e la proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, senza che l’ente abbia adempiuto. Il ricorso è pertanto procedibile.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine sopra richiamato, la PA non ha opposto effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio dichiara quindi l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Quanto allo strumento di coazione, il TAR ritiene di poter nominare un commissario ad acta interno all’ente, avuto riguardo alla natura meramente economica della pretesa. Il commissario è individuato nel Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero. Questi assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, decorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.

Il Collegio rigetta invece la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Infine, poiché l’inadempimento non è controverso al momento della presentazione del ricorso, condanna l’Amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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