Subentro nuovo datore e obbligo di provvedere sul permesso di soggiorno (TAR Toscana n. 1729 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui il lavoratore straniero, entrato in Italia con regolare visto e impossibilitato a stipulare il contratto di soggiorno per causa a lui non imputabile, chiede alla Prefettura di valutare il subentro di un nuovo datore di lavoro avvia un procedimento amministrativo autonomo, distinto da quello conclusosi con la revoca dei nulla osta. Tale istanza non costituisce richiesta di autotutela e impone all’amministrazione il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso e motivato. Il termine applicabile è quello stringente dell’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, che prevale su quello generale dell’art. 2 legge n. 241/1990. Accertata l’inerzia, il giudice ordina la conclusione del procedimento ma non può condannare la Prefettura all’adozione del provvedimento satisfattivo, trattandosi di attività discrezionale non ancora esaurita.
Il Fatto
I ricorrenti, cittadini stranieri, fanno ingresso in Italia con visto rilasciato dal Consolato d’Italia a Casablanca, a seguito di nulla osta per un’offerta di lavoro nel settore agricolo. La Prefettura non dà seguito alla stipula dei contratti di soggiorno, perché il nulla osta viene revocato per anomalie nella procedura. I lavoratori inoltrano comunicazioni via PEC e individuano un nuovo datore di lavoro, disponibile ad assumerli, con asseverazione del consulente del lavoro trasmessa nel marzo 2025.
Nel marzo 2025 viene formalizzata un’istanza allo Sportello unico per l’immigrazione per la convocazione ai fini della firma del contratto o, in subordine, per il rilascio di un permesso per attesa occupazione. Non ricevendo riscontri, gli interessati propongono ricorso avverso il silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., chiedendo la condanna della Prefettura a convocarli e autorizzarli alla sottoscrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione interpretativa dell’applicabilità della disciplina sul permesso di soggiorno per attesa occupazione anche a chi, non avendo ancora stipulato il contratto, si trovi impossibilitato a lavorare per causa non imputabile. Richiamate le circolari ministeriali che ammettono il subentro di altro datore di lavoro, il Tribunale ritiene condivisibili le doglianze relative all’inerzia della pubblica amministrazione.
La difesa erariale inquadra l’istanza tra le richieste di autotutela, prive di obbligo di riscontro. Il TAR respinge questa ricostruzione: gli interessati non chiedono di rivalutare posizioni consolidate, come la revoca ormai definitiva dei nulla osta, ma di esaminare la loro attuale situazione e pronunciarsi su di essa in modo esplicito. Il procedimento attivato è quindi distinto da quello originario.
Quanto al termine, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, nel procedimento volto alla convocazione del lavoratore straniero per la stipula del contratto di soggiorno, il termine di otto giorni dell’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 prevale su quello generale (Cons. Stato, Sez. III, n. 6254 del 16.07.2025). La cadenza stringente serve a evitare che lo straniero permanga sul territorio senza che gli impegni del contratto divengano operativi.
I lavoratori, per fatto non imputabile e in circostanze peculiari, si trovano in Italia con visto rilasciato e con un nuovo datore disponibile: vanno assimilati a quelli in attesa di convocazione, con interesse legittimo all’avvio e alla conclusione del procedimento. Non hanno valenza provvedimentale le interlocuzioni informali, gli scambi epistolari e gli incontri con il legale: permane l’inadempimento.
Accolto il ricorso quanto all’obbligo di pronunciarsi, il Tribunale esclude la condanna alla sottoscrizione del contratto: l’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. non consente di soddisfare il bene della vita quando l’amministrazione non ha esaurito il proprio potere discrezionale. Ordina quindi alla Prefettura di provvedere entro trenta giorni, nominando Commissario ad acta il Prefetto di Massa Carrara per l’ulteriore inerzia. Spese compensate.
Nota della Redazione
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