Ordine di demolizione al proprietario estraneo all’abuso e sanzione per vincolo idrogeologico (TAR Abruzzo n. 199 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, il destinatario dell’ordine di demolizione è il soggetto che ha la disponibilità dell’opera, identificabile nell’attuale proprietario dell’area su cui insistono gli abusi, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità materiale nella realizzazione dell’illecito. L’acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime al patrimonio comunale costituisce conseguenza ex lege dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e può prodursi anche nei confronti del proprietario estraneo all’abuso. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, commisurata nella misura massima per gli abusi su aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è illegittima se l’amministrazione non ha accertato la sussistenza del vincolo e se gli atti richiamati ne escludono la presenza.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un terreno su cui sorge un manufatto realizzato in forza di una deliberazione consiliare del 2009 emanata per la ricollocazione temporanea di attività produttive danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009. L’immobile, mai utilizzato e in stato di abbandono, è stato raggiunto da un’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, con contestuale avvertimento che l’inosservanza avrebbe comportato l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Il ricorrente impugna l’ordinanza deducendone la nullità per mancata notificazione a tutti i destinatari, l’impossibilità di individuare le singole proprietà e di ottemperare all’ordine, nonché la non acquisibilità dell’area. Con motivi aggiunti impugna l’ordinanza-ingiunzione che gli ha imposto il pagamento di euro 20.000,00, contestando la sussistenza del vincolo idrogeologico e la propria estraneità all’abuso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. In tema di abusi edilizi il destinatario dell’ordine di demolizione è il soggetto che ha la disponibilità dell’opera, coincidente con il proprietario dell’area su cui insiste l’abuso: ai fini urbanistici è sufficiente la notifica al proprietario dell’area o all’autore degli abusi. La censura è quindi infondata.

Il Tribunale esamina congiuntamente i motivi sulla individuabilità delle porzioni di terreno e sull’estraneità del ricorrente alla realizzazione dell’abuso. Richiamando l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, si afferma che la legittimazione passiva del proprietario deriva dalla titolarità del diritto dominicale sul bene e non dall’accertamento della responsabilità materiale: presupposto dell’ordine ripristinatorio è l’individuazione del soggetto tenuto a eseguirlo. Il Collegio richiama TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 2835 del 29.04.2021 e TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 19 del 04.01.2021, secondo cui responsabile dell’abuso è anche chi ha la disponibilità del bene, con salvezza delle azioni di rivalsa.

Quanto all’acquisizione gratuita, essa è conseguenza ex lege dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e può operare anche nei confronti del proprietario estraneo all’abuso. I motivi sono pertanto respinti e il ricorso introduttivo rigettato.

Accolto invece il primo motivo aggiunto, limitatamente al quantum. La sanzione è stata commisurata nella misura massima ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, che richiama le aree soggette a rischio idrogeologico elevato e molto elevato. La determinazione è contraddittoria: la stessa ordinanza di demolizione esclude l’esistenza di particolari vincoli sul mappale e il certificato di destinazione urbanistica non ne riporta alcuno. La sanzione è quindi annullata nella determinazione della misura, con compensazione delle spese di giudizio per l’accoglimento parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *