Occupazione illegittima e obbligo di restituzione o acquisizione sanante (TAR Sicilia n. 1540 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue, entro il termine di cinque anni dall’immissione in possesso, l’emanazione di un tempestivo decreto di esproprio, l’occupazione del fondo diviene sine titulo e l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di far venir meno la situazione illegittima, restituendo l’immobile al titolare previa eventuale riduzione in pristino, ovvero acquisendolo ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 o ad altro titolo. La realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce mero fatto, inidoneo a trasferire la proprietà, che può dipendere solo da un formale atto di acquisizione. Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, ricollegabile alla perdita di disponibilità del bene, e va liquidato negli interessi legali sul valore del bene all’epoca dell’inizio dell’occupazione, con rivalutazione e interessi. Il diritto al risarcimento, di fronte a illecito permanente, si rinnova nel tempo, con prescrizione quinquennale decorrente dalla proposizione della domanda, salvo atti interruttivi.

Il Fatto

I ricorrenti, subentrati all’originaria proprietaria nel corso del giudizio, chiedono la declaratoria di inefficacia e illegittimità degli atti della procedura di occupazione ed espropriazione avviata dal Comune su un terreno di loro proprietà, oltre al risarcimento del danno e al rimborso delle spese di frazionamento. La vicenda trae origine dall’approvazione del progetto di ampliamento della rete idrica, dalla dichiarazione di pubblica utilità del 1997 e dal verbale di immissione in possesso del 16 ottobre 1997, senza che sia seguito alcun decreto di esproprio. Il giudizio giunge al TAR in riassunzione, dopo che la Corte di Appello di Caltanissetta ha declinato la giurisdizione sulle domande risarcitorie relative alla superficie presidiata da dichiarazione di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene preliminarmente inammissibile l’impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità e del verbale di immissione in possesso: si tratta di atti legittimamente adottati e divenuti successivamente inefficaci per la mancata tempestiva emissione del decreto di esproprio, come già statuito nel giudicato formatosi tra le parti. La controversia si concentra quindi sulla domanda risarcitoria.

L’occupazione è illegittima dalla scadenza del termine di cinque anni dall’immissione in possesso. In base all’art. 34, comma 1, lettera c), e comma 4, c.p.a., il Tribunale ordina all’Amministrazione la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, ovvero la sua acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 o ad altro titolo, salvaguardando il principio di atipicità delle pronunce di condanna. Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, oggetto di presunzione iuris tantum non superata nel caso concreto, e va liquidato negli interessi legali sul valore del bene all’epoca dell’inizio dell’occupazione, con rivalutazione e interessi secondo i principi generali.

Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio la ritiene ammissibile anche se proposta per la prima volta nel giudizio riassunto: l’art. 11 c.p.a. riferisce le preclusioni alla sola parte ricorrente, non alla resistente che subisce la scelta del giudice. Nel merito, l’illecito è permanente e il diritto al risarcimento si rinnova nel tempo, con prescrizione quinquennale che impedisce il riconoscimento per il periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica dell’atto introduttivo, avvenuta il 26 settembre 2008. Le diffide relative all’indennità di espropriazione non hanno efficacia interruttiva del diverso diritto al risarcimento.

Qualora l’Amministrazione opti per l’acquisizione sanante, ogni questione sul quantum resta sottratta alla giurisdizione amministrativa e devoluta al giudice ordinario, configurandosi l’acquisizione come procedimento espropriativo semplificato. Il Collegio rigetta infine la domanda di rimborso delle spese di frazionamento, non risultando provata la colpa dell’Amministrazione, e fissa in sessanta giorni il termine per la determinazione sulla restituzione o acquisizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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