Revoca della gara e soccombenza virtuale ai fini delle spese (TAR Calabria n. 1087 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’avviso di gara da parte dell’amministrazione, intervenuta nelle more del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso. La declaratoria di improcedibilità non preclude al giudice amministrativo di procedere al giudizio di soccombenza virtuale ai soli fini della regolazione delle spese. Quando i motivi del ricorrente risultano fondati nel merito, le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono poste a carico dell’amministrazione. Il criterio di attribuzione dei punteggi deve risultare chiaramente dall’avviso di gara e non può essere ricavato per via interpretativa né da determinazioni assunte in sedi informali, prive di prova documentale.

Il Fatto

L’ASP di Cosenza indiceva una manifestazione di interesse per l’affidamento alle associazioni di volontariato del servizio di trasporto infermi – 118 sul territorio regionale calabrese. All’esito della valutazione, la postazione “Victor Rende” era assegnata in via provvisoria a un’altra associazione, con approvazione della graduatoria definitiva.

La ricorrente impugnava la deliberazione di aggiudicazione provvisoria, i verbali della commissione giudicatrice, la nota di richiesta di integrazione documentale e il verbale recante l’attribuzione dei punteggi. Dopo l’ordinanza istruttoria, l’amministrazione revocava l’intero avviso. All’udienza di merito le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, senza accordo sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la revoca dell’avviso di gara, disposta con delibera sopravvenuta, priva il ricorso del suo oggetto. Ne deriva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.

La declaratoria di improcedibilità non esaurisce però il giudizio: il Collegio procede al giudizio di soccombenza virtuale per stabilire la regolazione delle spese. Respinta l’eccezione di mancata notifica al controinteressato — la ricorrente ha prodotto prova della spedizione e l’associazione ha dimostrato conoscenza del processo con l’istanza di accesso al fascicolo — il Tribunale esamina la censura sull’assegnazione dei punteggi.

Il criterio n. 4 dell’avviso prevedeva l’attribuzione di un punto per ogni anno di attività certificata di supporto al 118. L’amministrazione aveva applicato il punteggio più volte, in relazione a ciascuna postazione gestita. Il Collegio ritiene che tale lettura non emerga chiaramente dal testo dell’avviso e che l’interpretazione estensiva non possa supplire all’ambiguità della lex specialis.

Né la conclusione può fondarsi su una determinazione assunta in sede di “tavolo tecnico”: non vi è prova che tale sede si sia tenuta, la partecipazione delle associazioni è contestata e manca riscontro documentale. Le modalità di assegnazione risultano inoltre incerte, perché i periodi indicati nella domanda dell’associazione risultano tutti inferiori all’anno, in difformità dal criterio.

Il motivo volto a censurare l’assegnazione dei punteggi è dunque fondato in via virtuale, con assorbimento dell’eccezione di inammissibilità relativa al soccorso istruttorio. Le spese sono poste a carico dell’ASP di Cosenza, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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