Demolizione e ricostruzione in centro storico (TAR Lombardia n. 496 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei centri storici la demolizione con ricostruzione è subordinata alla preventiva approvazione di un piano di recupero, salvo che gli strumenti urbanistici comunali ammettano il titolo edilizio singolo. La clausola delle NTA che impone il piano attuativo opera solo al superamento delle soglie di superficie lorda di pavimento ivi previste, ovvero quando l’amministrazione eserciti il potere di imporre il piano per unità minime di intervento, sulla base di una valutazione sitospecifica di situazioni di degrado edilizio o urbanistico. Il diniego di sanatoria che richiami la norma sulle destinazioni d’uso in luogo di quella che disciplina i casi di obbligatorietà del piano, senza alcuna istruttoria sul contesto, è illegittimo. Il progettista è legittimato a impugnare il diniego, in quanto titolare di un interesse professionale autonomo alla qualificazione delle opere.

Il Fatto

Il proprietario di un edificio residenziale collocato nel centro storico di un Comune, insieme al tecnico che aveva redatto il progetto, impugna il provvedimento con cui il responsabile del Servizio Tecnico ha respinto la SCIA in sanatoria presentata per regolarizzare la demolizione integrale dell’immobile, avvenuta nel corso dei lavori avviati nel 2018.

Il diniego richiama l’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001, che nei centri storici consente la demolizione e ricostruzione solo nell’ambito dei piani di recupero, e afferma che il piano attuativo sarebbe imposto dall’art. 3.11 delle NTA comunali. I ricorrenti contestano la motivazione, negano il carattere volontario della demolizione e sostengono che la disciplina comunale richieda il piano solo oltre determinate soglie di superficie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di legittimazione. Il progettista è ammesso a impugnare il diniego del titolo in sanatoria, in virtù di una posizione analoga a quella del responsabile dell’abuso ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001. Il rapporto professionale non ha rilievo meramente interno: l’amministrazione può rivolgere al tecnico l’ordine di ripristino, e questi ha interesse a ottenere una qualificazione di conformità delle opere eseguite sotto la propria responsabilità.

Nel merito, il TAR ritiene la motivazione comunale chiara e lineare. La norma generale subordina la demolizione e ricostruzione in centro storico al piano di recupero, salvo deroghe locali; e i ricorrenti non hanno offerto prova del carattere accidentale del crollo, che non si presume per la sola inagibilità dell’edificio.

Il provvedimento non è però condivisibile nell’individuazione della norma urbanistica applicabile. Il riferimento corretto non è l’art. 3.11 delle NTA, che regola la demolizione con ricostruzione quando sia presentato un piano di recupero, ma l’art. 3.5 delle NTA, che stabilisce quando il piano sia obbligatorio. Tale disposizione fissa soglie di SLP differenziate a seconda della conservazione o del mutamento di destinazione: quella dell’intervento in esame resta sotto la soglia.

La stessa norma conferisce all’amministrazione il potere di imporre il piano per unità minime di intervento anche a prescindere dalla SLP, ma solo in presenza di situazioni di degrado edilizio o urbanistico da trattare in una visione d’insieme. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo, che richiede una valutazione sitospecifica del contesto.

Nel caso concreto questa valutazione manca. Il provvedimento non chiarisce se l’edificio originario presentasse criticità da superare mediante riorganizzazione di aree esterne al sedime, e sembra anzi dare per scontata la coincidenza di sedime, distanze, superfici, volumi e destinazioni d’uso. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego. L’effetto conformativo fa salvo il potere del Comune di verificare la corrispondenza tra progetto e parametri preesistenti, ferme le innovazioni necessarie al miglioramento igienico-sanitario. Le spese sono compensate; il contributo unificato è posto a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *