Revoca dell’accettazione dell’atto unilaterale d’obbligo e sorte dell’accordo procedimentale (TAR Lombardia n. 495 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accettazione da parte dell’amministrazione dell’atto unilaterale d’obbligo del privato integra un accordo sostitutivo ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dal quale l’ente può liberarsi non mediante il semplice ritiro dell’accettazione, ma solo nei ristretti limiti del recesso di cui al comma 4, previa dimostrazione della sopravvenienza di motivi di interesse pubblico incompatibili con quelli originari e con previsione di un indennizzo. Ove però l’accordo sia qualificato come contratto sottoposto a condizione sospensiva potestativa, il mancato avveramento della condizione per volizione dell’amministrazione, nell’esercizio della potestà riconosciuta e accettata dalle parti, determina la risoluzione del vincolo senza necessità di ricorrere all’art. 11, comma 4. La revoca dell’accettazione non si riflette pertanto sulla legittimità del Masterplan, espressione di scelta pianificatoria discrezionale.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario, nel territorio comunale, di terreni in parte boscati e di una cascina storica, in zona inclusa in un PLIS e assoggettata a un comparto del piano di governo del territorio che subordina gli interventi di recupero all’approvazione di uno Schema Urbanistico Strategico (Masterplan).
Prima di tale disciplina, il ricorrente aveva presentato un atto unilaterale d’obbligo, accettato dall’amministrazione, con cui si impegnava a realizzare a proprie spese una nuova rete di sentieri, in cambio della rinuncia ai diritti di pubblico transito sulle sue proprietà. L’intesa non ha avuto seguito e due sentenze del TAR, passate in giudicato, hanno escluso l’inadempimento dell’ente e riconosciuto la natura pubblica di un tratto di via. Il Comune ha poi approvato il Masterplan e, con successiva deliberazione, revocato l’accettazione dell’atto unilaterale d’obbligo. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti con motivi aggiunti; l’ente ha proposto ricorso incidentale per la declaratoria di impossibilità della condizione e lo scioglimento del vincolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. L’interesse oppositivo del ricorrente non riguarda i suoi immobili, esterni al perimetro del Masterplan, ma la possibilità di riacquistare centralità come interlocutore dell’ente: l’annullamento del piano riaprirebbe l’alternativa tra dare seguito all’accordo o elaborare un nuovo strumento. Le precedenti pronunce non elidono tale interesse, che la qualificazione dell’accordo come attualmente inefficace lascia impregiudicato. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ritiene che la piena conoscenza sia intervenuta solo con il deposito in giudizio: il ricorrente era soggetto qualificato e l’ente avrebbe dovuto disporre la notifica individuale, irrilevante essendo la pubblicazione all’albo.
Nel merito, le censure sulla mappatura dei sentieri sono superabili. L’inclusione di un percorso nell’atto unilaterale d’obbligo non lo qualifica come storico, poiché l’accordo mirava a una nuova rete di sentieri e non al recupero della viabilità storica. L’inserimento come strada pubblica del tratto che attraversa le proprietà corrisponde all’orientamento tradizionale dell’ente, confermato da una delle sentenze richiamate. La ridefinizione dei sentieri interni al perimetro rientra nella funzione di coordinamento del piano attuativo e non integra disparità di trattamento: la mancata incanalazione del transito presso le cascine trova bilanciamento negli oneri di convenzione posti a carico dei proprietari coinvolti. Le difformità cartografiche si spiegano con discrepanze catastali e con la scelta discrezionale di razionalizzare i percorsi.
Sull’atto unilaterale d’obbligo, il Collegio afferma che, formatosi un valido accordo sostitutivo ex art. 11 della legge n. 241/1990, l’amministrazione può liberarsi solo nei limiti del recesso del comma 4, con motivazione sulla sopravvenienza di interessi pubblici incompatibili e previsione di indennizzo. La deliberazione impugnata motiva invece con un presunto inadempimento del ricorrente e richiama la sentenza che ha escluso quello dell’ente: profili che non individuano alcun mutamento dell’ordine degli interessi pubblici.
Tuttavia, prosegue il Collegio, l’ente si è mosso entro le facoltà riconosciute dall’accordo, qualificato come contratto con obbligazioni a carico del solo privato e sottoposto a condizione sospensiva potestativa. La garanzia contro la condizione meramente potestativa risiede nel potere discrezionale dell’ente in materia urbanistica, vincolato ai principi. Il rimedio contro l’incertezza sarebbe l’art. 1183 cod. civ., ma l’incertezza è già superata: l’approvazione del Masterplan e la revoca dei provvedimenti connessi equivalgono al mancato avveramento della condizione, con conseguente risoluzione dell’accordo, non per recesso ex art. 11, comma 4, ma per volizione dell’ente nell’esercizio di una potestà accettata dalle parti.
Il ricorso è quindi respinto e il ricorso incidentale, diretto al medesimo accertamento, è accolto. La complessità della vicenda e l’incidenza di pronunce sopravvenute giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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