Ordine di demolizione su struttura in CILA richiede istruttoria e contraddittorio adeguati (TAR Sicilia n. 2273 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere realizzate previa CILA non può fondarsi su un accertamento sommario dell’abuso. Quando l’intervento sia stato comunicato con CILA corredata di relazione tecnica di parte e la fattispecie richieda particolare approfondimento, l’amministrazione deve attivare il contraddittorio procedimentale e motivare specificamente le ragioni dell’abusività, non potendosi applicare il regime semplificato elaborato per l’immobile indiscutibilmente abusivo. Le modalità di calcolo della superficie e le ragioni del superamento dei limiti dimensionali non possono essere esplicitate per la prima volta in giudizio, costituendo motivazione postuma inammissibile. La demolizione non può inoltre basarsi su un processo alle intenzioni circa la futura destinazione del manufatto, ma richiede l’accertamento attuale dell’abuso.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un immobile destinato a ufficio articolato su due livelli, presentava una CILA per la realizzazione di una struttura precaria di circa 50 mq sulla terrazza del piano quarto, ai sensi dell’art. 20 l.r. Sicilia n. 4/2003. Il Comune ne comunicava il mancato accoglimento, contestando l’altezza della struttura, il superamento della superficie consentita, la difformità degli elaborati rispetto al progetto depositato presso il Genio Civile, una diversa distribuzione interna del locale tecnico e il difetto di assenso dei comproprietari.

Una seconda CILA, con cui la ricorrente ribadiva la conformità dell’intervento, veniva parimenti respinta. All’esito di un’ispezione della Polizia Giudiziaria, il Comune adottava l’ordinanza n. 30 del 2 dicembre 2024, ingiungendo la demolizione delle opere e la rimessa in pristino, sul presupposto dell’assenza di idoneo titolo edilizio e dell’avvenuta trasformazione dei locali tecnici in ufficio. La società impugnava la nota di mancato accoglimento e l’ordine demolitorio davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta in via preliminare la censura di nullità della nota di mancato accoglimento della CILA per difetto assoluto di attribuzione. Gli atti con cui il Comune dichiara l’inefficacia della comunicazione rientrano nell’attività di vigilanza urbanistico-edilizia e nei connessi poteri repressivi, sicché non è predicabile la nullità ex art. 21-septies l. n. 241/1990. Nel caso concreto la nota è stata peraltro impugnata unitamente all’ordine demolitorio.

Nel merito, il Tribunale richiama la regola consolidata secondo cui il procedimento repressivo non richiede comparazione di interessi né comunicazione di avvio, non essendo configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. Tale regola subisce però un temperamento quando la fattispecie richieda particolare approfondimento, non vi sia urgenza e la repressione non sia ineluttabile: in tali casi l’amministrazione deve dare corso alle doverose comunicazioni partecipative, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede richiamati dall’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990.

La CILA costituisce essa stessa strumento di dialogo, consentendo alla P.A. di conoscere l’intervento per attivare la vigilanza. Il regime semplificato delineato dall’Ad. plen. n. 9/2017 opera nei soli casi di immobile indiscutibilmente abusivo e privo di alcun titolo; non è trasponibile quando l’opera sia stata regolarmente comunicata.

Su questa base il Collegio ritiene fondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione. Quanto al requisito dimensionale, il Comune afferma il superamento dei 50 mq senza spiegare nel provvedimento le modalità di calcolo, esplicitate solo con memoria in giudizio: si tratta di motivazione postuma inammissibile. L’ente giunge a tale conclusione senza verifica concreta né contraddittorio, a fronte di una relazione tecnica di parte che indica una superficie inferiore (46,70 mq), non adeguatamente confutata.

Parimenti fondata è la censura sull’asserita destinazione del locale ad ufficio: la demolizione non può fondarsi sulla presunzione di future intenzioni, ma richiede il puntuale accertamento dell’abuso. Quanto al preteso mutamento di destinazione d’uso dei locali tecnici, il Comune omette di spiegare perché gli elementi rinvenuti siano incompatibili con il locale hobbies consentito dal regolamento edilizio; le argomentazioni svolte in memoria sul carico urbanistico costituiscono illegittima integrazione giudiziale della motivazione. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento degli atti impugnati e salvezza dei successivi poteri di vigilanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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